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Consultazione 2008/79: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione militare · 12 pagine
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Legge sull’assicurazione militare
Art. 3 Durata dell’assicurazione
1 L’assicurazione militare si estende alla durata complessiva delle situazioni e delle attività menzionate all’articolo 2.
2 È sospesa durante il periodo in cui l’assicurato esercita un’attività lucrativa ed è assicurato in virtù degli articoli 1a e 4 della legge federale del 20 marzo 19814 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF).
3 Comprende anche il percorso di andata e di ritorno, a condizione che sia effettuato entro un termine ragionevole prima o dopo il servizio.
4 Copre il periodo tra due servizi che si succedono con un intervallo di qualche giorno. Il Consiglio federale stabilisce il numero massimo di giorni durante i quali la copertura è prorogata.
5 L’assicurazione militare offre agli assicurati menzionati all’articolo 2 capoverso 1 lettera 1 la possibilità di prolungare la loro copertura mediante una convenzione speciale durante 180 giorni al massimo dopo la fine del servizio. Il Consiglio federale disciplina la forma e il contenuto di tali convenzioni.
Art. 4 cpv. 1bis (nuovo)
1bis Per gli assicurati di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera 1, l’assicurazione militare risponde durante la loro attività professionale unicamente degli infortuni (art. 4 LPGA5), delle lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio (art. 6 cpv. 2 LAINF6) e delle malattie professionali (art. 9 LAINF).
Art. 8 Prestazioni
L’assicurazione militare fornisce le prestazioni seguenti:
a. la cura medica (art. 16 e 18a);
b. l’assunzione delle spese di viaggio e di soccorso (art. 19);
c. le indennità per cure a domicilio o cure nonché l’assegno per grandi invali-
di (art. 20);
d. la consegna di mezzi ausiliari (art. 21);
e. le indennità giornaliere (art. 28);
f. le indennità per il ritardo nella formazione professionale (art. 30);
g. le indennità agli indipendenti (art. 32);
h. i provvedimenti d’integrazione (art. 33−39);
i. l’assistenza ulteriore (art. 34 cpv. 2);
j. le rendite d’invalidità (art. 40−42);
k. la rendita di vecchiaia per gli assicurati invalidi (art. 47);
l. le rendite per menomazione dell’integrità (art. 48);
m. le rendite per superstiti (art. 51−53);
n. le rendite per coniugi e per orfani in caso di prestazioni previdenziali
insufficienti (art. 54);