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Consultazione 2008/79: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione militare · 12 pagine

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Legge sull’assicurazione militare

Art. 3 Durata dell’assicurazione

1 L’assicurazione militare si estende alla durata complessiva delle situazioni e delle attività menzionate all’articolo 2.

2 È sospesa durante il periodo in cui l’assicurato esercita un’attività lucrativa ed è assicurato in virtù degli articoli 1a e 4 della legge federale del 20 marzo 19814 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

3 Comprende anche il percorso di andata e di ritorno, a condizione che sia effettuato entro un termine ragionevole prima o dopo il servizio.

4 Copre il periodo tra due servizi che si succedono con un intervallo di qualche giorno. Il Consiglio federale stabilisce il numero massimo di giorni durante i quali la copertura è prorogata.

5 L’assicurazione militare offre agli assicurati menzionati all’articolo 2 capoverso 1 lettera 1 la possibilità di prolungare la loro copertura mediante una convenzione speciale durante 180 giorni al massimo dopo la fine del servizio. Il Consiglio federale disciplina la forma e il contenuto di tali convenzioni.

Art. 4 cpv. 1bis (nuovo)

1bis Per gli assicurati di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera 1, l’assicurazione militare risponde durante la loro attività professionale unicamente degli infortuni (art. 4 LPGA5), delle lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio (art. 6 cpv. 2 LAINF6) e delle malattie professionali (art. 9 LAINF).

Art. 8 Prestazioni

L’assicurazione militare fornisce le prestazioni seguenti:

a. la cura medica (art. 16 e 18a);

b. l’assunzione delle spese di viaggio e di soccorso (art. 19);

c. le indennità per cure a domicilio o cure nonché l’assegno per grandi invali-

di (art. 20);

d. la consegna di mezzi ausiliari (art. 21);

e. le indennità giornaliere (art. 28);

f. le indennità per il ritardo nella formazione professionale (art. 30);

g. le indennità agli indipendenti (art. 32);

h. i provvedimenti d’integrazione (art. 33−39);

i. l’assistenza ulteriore (art. 34 cpv. 2);

j. le rendite d’invalidità (art. 40−42);

k. la rendita di vecchiaia per gli assicurati invalidi (art. 47);

l. le rendite per menomazione dell’integrità (art. 48);

m. le rendite per superstiti (art. 51−53);

n. le rendite per coniugi e per orfani in caso di prestazioni previdenziali

insufficienti (art. 54);

4 RS 832.20

5 RS 830.1

6 RS 832.20