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Consultazione 2008/79: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione militare · 12 pagine
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Legge sull’assicurazione militare
2. il reclutamento,
3. i colloqui personali in potenziali istituti d’impiego per il servizio civile e i corsi d’introduzione o formazione necessari per gli impieghi,
4. i preparativi per la partecipazione alla promozione della pace, al rafforzamento dei diritti dell’uomo e all’aiuto umanitario della Confederazione, nonché a interventi del Corpo svizzero di aiuto umanitario,
5. gli esami medici volti a determinare l’attitudine al servizio, al lavoro o all’impiego,
6. le ispezioni o le stime di animali o cose che potrebbero essere requisite a favore dell’esercito o della protezione civile,
7. l’istruzione premilitare,
8. gli esercizi di tiro fuori servizio,
9. un’attività militare volontaria o sportiva militare oppure un’attività volontaria fuori servizio nella protezione civile,
10. il proscioglimento dagli obblighi militari;
g. chiunque soggiorna a spese dell’assicurazione militare come paziente in uno stabilimento ospedaliero, di cura o di ricovero oppure in un centro d’accertamento;
h. chiunque, obbligato al servizio militare:
1. sconta una pena di arresti,
2. si trova in detenzione militare preventiva o è stato provvisoriamente arrestato;
i. chiunque fornisce aiuto nell’ambito di un intervento della protezione civile ai sensi
dell’articolo 29 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 20023 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile;
j. chiunque partecipa come civile, membro del personale d’istruzione o ausiliario a esercizi militari o a servizi d’istruzione della protezione civile;
k. chiunque partecipa come personale d’istruzione o ausiliario a corsi o esercizi della cooperazione nazionale per la sicurezza;
l. chiunque è al servizio della Confederazione come:
1. militare di professione,
2. militare a contratto temporaneo,
3. controllore di armi,
4. capo o custode di piazza di tiro,
5. infermiere militare,
6. istruttore dell’Ufficio federale della protezione della popolazione.
2 Il Consiglio federale può precisare la cerchia delle persone assicurate e le condizioni per la copertura d’assicurazione.