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Consultazione 2008/79: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione militare · 12 pagine

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Legge sull’assicurazione militare

2. il reclutamento,

3. i colloqui personali in potenziali istituti d’impiego per il servizio civile e i corsi d’introduzione o formazione necessari per gli impieghi,

4. i preparativi per la partecipazione alla promozione della pace, al rafforzamento dei diritti dell’uomo e all’aiuto umanitario della Confederazione, nonché a interventi del Corpo svizzero di aiuto umanitario,

5. gli esami medici volti a determinare l’attitudine al servizio, al lavoro o all’impiego,

6. le ispezioni o le stime di animali o cose che potrebbero essere requisite a favore dell’esercito o della protezione civile,

7. l’istruzione premilitare,

8. gli esercizi di tiro fuori servizio,

9. un’attività militare volontaria o sportiva militare oppure un’attività volontaria fuori servizio nella protezione civile,

10. il proscioglimento dagli obblighi militari;

g. chiunque soggiorna a spese dell’assicurazione militare come paziente in uno stabilimento ospedaliero, di cura o di ricovero oppure in un centro d’accertamento;

h. chiunque, obbligato al servizio militare:

1. sconta una pena di arresti,

2. si trova in detenzione militare preventiva o è stato provvisoriamente arrestato;

i. chiunque fornisce aiuto nell’ambito di un intervento della protezione civile ai sensi

dell’articolo 29 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 20023 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile;

j. chiunque partecipa come civile, membro del personale d’istruzione o ausiliario a esercizi militari o a servizi d’istruzione della protezione civile;

k. chiunque partecipa come personale d’istruzione o ausiliario a corsi o esercizi della cooperazione nazionale per la sicurezza;

l. chiunque è al servizio della Confederazione come:

1. militare di professione,

2. militare a contratto temporaneo,

3. controllore di armi,

4. capo o custode di piazza di tiro,

5. infermiere militare,

6. istruttore dell’Ufficio federale della protezione della popolazione.

2 Il Consiglio federale può precisare la cerchia delle persone assicurate e le condizioni per la copertura d’assicurazione.

3 RS 520.1