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Consultazione 2008/79: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione militare · 12 pagine
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Legge sull’assicurazione militare
2 L’indennità è dovuta a partire dal termine della cura medica o qualora la continuazione della cura non lasci presumere un miglioramento notevole delle condizioni di salute dell’assicurato.
3 L’indennità è assegnata sotto forma di liquidazione in capitale. Essa è graduata secondo la gravità della menomazione. La graduazione e l’importo dell’indennità sono determinati in applicazione delle regole relative all’indennità per menomazione dell’integrità previste dalla LAINF10.
4Il Consiglio federale può emanare disposizioni complementari a quelle dell’assicurazione contro gli infortuni per disciplinare il calcolo dell’indennità in caso di malattia.
Art. 49 e 50
Abrogati
Art. 51 cpv. 1 e 2 secondo periodo
1 Il coniuge superstite e i figli dell’assicurato deceduto in seguito a un’affezione assicurata hanno diritto, giusta le seguenti disposizioni, a una rendita per superstiti consistente in una percentuale del guadagno annuo assicurato del defunto.
2 ... È applicabile l’importo massimo del guadagno assicurato calcolato giusta l’articolo 40 capoverso 3 o 4. ...
Art. 52 Diritto del coniuge superstite
1 Il coniuge superstite ha diritto a una rendita o a un’indennità in capitale.
2 Il coniuge superstite ha diritto a una rendita se, al decesso del suo coniuge, soddisfa almeno una delle condizioni seguenti:
a. ha figli aventi diritto a una rendita;
b. ha figli il cui diritto alla rendita è estinto a causa dell’età;
c. vive in un’unione domestica comune con altri figli ai quali il decesso del coniuge dà diritto a una rendita;
d. è invalido al 70 per cento almeno;
e. ha compiuto i 45 anni.
3 Ha pure diritto a una rendita se diventa invalido al 70 per cento almeno durante i due anni che seguono il decesso del suo coniuge.
4 La rendita di coniuge superstite ammonta al 40 per cento del guadagno annuo assicurato del defunto.
5 Il coniuge superstite che non soddisfa alcuna delle condizioni di cui ai capoversi 2 e 3 ha diritto a un’indennità in capitale.
6 L’importo dell’indennità in capitale corrisponde:
a. alla rendita annua, se il matrimonio è durato meno di un anno;
10 RS 832.20