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Consultazione 2008/79: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione militare · 12 pagine
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Legge sull’assicurazione militare
o. il risarcimento dei danni materiali (art. 57);
p. l’indennità a titolo di riparazione morale (art. 59);
q. l’indennità per spese funerarie (art. 60);
r. la prevenzione delle affezioni (art. 62);
s. gli esami medici e le misure mediche di prevenzione (art. 63).
Art. 9 cpv. 2, art. 10 cpv. 2, art. 12 e 13
Abrogati
Art. 15 (nuovo) Prestazioni in caso di malattia durante il congedo o
l’interruzione del servizio
In caso di malattia (art. 3 LPGA7) accertata dopo il decimo giorno di un congedo o di un’interruzione del servizio, l’assicurazione malattia versa agli assicurati di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a-c unicamente le prestazioni in natura e rimborsa loro unicamente le spese secondo gli articoli 16−21, salvo se è stato stabilito che la malattia è stata causata o aggravata con probabilità preponderante durante il servizio.
Art. 28 cpv. 4 secondo periodo, 4bis (nuovo), 7 e 8 (nuovo)
4 ... Per stabilire l’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA), il Consiglio federale parte dall’importo valido all’entrata in vigore della presente legge e lo adegua, contemporaneamente all’adeguamento delle rendite (art. 43), all’evoluzione dell’indice dei salari nominali determinato dall’Ufficio federale di statistica.
4bis Per gli assicurati di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a-c, l’importo massimo del guadagno assicurato in caso d’infortunio (art. 4 LPGA) durante un congedo o un’interruzione del servizio è determinato in applicazione delle regole relative all’importo massimo del guadagno assicurato in caso d’infortunio previste dalla LAINF8.
7 Se l’assicurato segue una formazione o un perfezionamento professionale è preso in considerazione:
a. a partire dal compimento del ventesimo anno d’età, un guadagno corrispondente almeno al 20 per cento dell’importo massimo del guadagno assicurato;
b. prima del compimento del ventesimo anno d’età, un guadagno corrispondente almeno al 10 per cento dell’importo massimo del guadagno assicurato.
8 Nel caso in cui la formazione professionale subisca un ritardo dovuto a un’affezione assicurata e sussista un’incapacità al lavoro allo scadere della durata abituale degli studi o del tirocinio, l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera corrispondente al guadagno che avrebbe conseguito al termine della formazione.