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Consultazione 2008/79: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione militare · 12 pagine
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Legge sull’assicurazione militare
b. al triplo della rendita annua, se il matrimonio è durato tra uno e cinque anni;
c. al quintuplo della rendita annua, se il matrimonio è durato più di cinque anni.
7 Il coniuge divorziato ha diritto alla rendita soltanto nella misura in cui il defunto, al momento del decesso, era tenuto a versare un contributo di mantenimento. La rendita corrisponde al contributo di mantenimento di cui il superstite è privato ed ammonta al massimo al 20 per cento del guadagno annuo assicurato del defunto. È pagata soltanto per il periodo durante il quale il defunto sarebbe stato tenuto a versare il contributo di mantenimento.
Art. 52a (nuovo) Inizio e fine del diritto
1 Il diritto a una rendita nasce il primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell’assicurato o qualora il coniuge superstite diventi invalido al 70 per cento almeno.
2 Il diritto a una rendita si estingue:
a. con il passaggio del coniuge superstite a nuove nozze;
b. con il decesso del coniuge superstite;
c. con il riscatto della rendita.
3 Qualora il nuovo matrimonio del coniuge superstite sia sciolto per divorzio o annullamento meno di dieci anni dopo la sua conclusione, il diritto alla rendita rinasce a partire dal mese successivo.
Art. 54 cpv. 1
1 Qualora il decesso non sia la conseguenza dell’affezione assicurata, l’assicurazione militare può corrispondere rendite al coniuge e agli orfani dell’assicurato che, al momento del decesso, riscuoteva una rendita d’invalidità almeno del 40 per cento da cinque anni se, a causa di tale invalidità, le altre prestazioni previdenziali mancavano o erano ridotte in modo rilevante.
Art. 55
Abrogato
Art. 56. cpv. 1
1 Le rendite sono proporzionalmente ridotte se, per il coniuge superstite e per i figli, superano il 70 per cento o, insieme con la rendita del coniuge divorziato, il 90 per cento del guadagno annuo assicurato del defunto.
Art. 58
Abrogato