Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 43 pagine

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1.2.2.3 Autorità competente in materia di sospensione dell’esercizio del diritto di voto (art. 20 cpv. 4bis LBVM)

L’articolo 20 capoverso 4bisLBVM, disposizione in virtù della quale il giudice civile può sospendere l’esercizio del diritto di voto da parte della persona che acquista o aliena una partecipazione violando l’obbligo di dichiarazione, si rivela inadeguato per i seguenti motivi:

Affinché possa prendere la propria decisione in piena conoscenza dei fatti il giudice civile aspetta normalmente i risultati dell’inchiesta della FINMA. Secondo l’esperienza attuale la durata di un’inchiesta della FINMA è compresa tra sei e dodici mesi. Nel frattempo la persona che ha violato l’obbligo di dichiarazione e acquistato partecipazioni della società può esercitare il proprio diritto di voto e, nella peggiore delle ipotesi, assumere il controllo della società, con la conseguenza che la sospensione dell’esercizio del diritto di voto diviene obsoleta. Durante la procedura di sospensione dell’esercizio del diritto di voto non è pertanto garantito lo status quo alla società, ciò che ha ripercussioni negative sulla sua attività aziendale.

1.2.3 Attuazione più equa di comportamenti di mercato vietati

Il divieto di determinati comportamenti di mercato è destinato a garantire la funzionalità del mercato e la protezione degli investitori (pari opportunità). Taluni comportamenti di mercato nuocciono più di altri alla funzionalità del mercato.

Secondo la legislazione in vigore è controverso se le norme di condotta sul mercato emanate dalla FINMA e gli strumenti legali di vigilanza di cui essa dispone per eseguire queste norme si applichino unicamente ai partecipanti al mercato assoggettati. Affinché possano raggiungere l’effetto perseguito di protezione del mercato e degli investitori, i divieti di siffatte operazioni devono valere per tutti i partecipanti al mercato che operano sul mercato dei capitali. A tale scopo occorre mettere a disposizione dell’autorità di vigilanza strumenti di vigilanza potenti e preventivi, il cui impiego si riveli tuttavia equo nei confronti dei partecipanti al mercato.

1.3 Limiti di un nuovo ordinamento

Nella regolamentazione del diritto penale economico occorre provvedere in generale e anche a livello internazionale affinché sussista un campo di tensione tra diritto penale e diritto amministrativo. Come già menzionato, i diversi obblighi di intervento dei partecipanti al mercato e le omissioni prescritte sono sanciti sia da norme di diritto penale, sia da norme di diritto amministrativo (Codice penale, legge sulle borse, direttive della FINMA, autodisciplina). Ciò è tra l’altro dovuto al fatto che sovente la delimitazione tra comportamenti punibili e comportamenti impunibili nel commercio di borsa non è effettuata in base a criteri di apparenza, ma unicamente in base alla presenza (assenza) di una buona o cattiva intenzione. Questa circostanza rende complessa la questione del disciplinamento dei reati borsistici e degli atti di abuso del mercato.

Le procedure in materia di reati borsistici e di comportamenti di abuso di mercato sono inoltre per loro propria natura dispendiose e complesse. Per indagare su siffatti comportamenti è necessaria una particolare esperienza in campo economico e di diritto economico. Considerato l’alto livello di esigenze in fatto di prove, nell’ambito di una siffatta procedura è in genere difficile provare un reato borsistico.