Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 43 pagine

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1.4 Soluzioni proposte

1.4.1 Disciplinamento materiale

1.4.1.1 Manipolazione dei corsi

1.4.1.1.1 Bene giuridico protetto

I beni giuridici protetti dal divieto di manipolazione dei corsi sono la funzionalità del mercato dei capitali e la protezione degli investitori nel senso della garanzia di pari opportunità tra investitori.

1.4.1.1.2 Rinuncia a un’estensione della fattispecie penale

In seguito a un esame approfondito si impone la conclusione che nel caso della manipolazione dei corsi si debba rinunciare a un’estensione dell’inclusione nel diritto penale delle cosiddette transazioni vere e proprie26 a sfondo manipolatorio che vada al di là del campo di applicazione della legislazione in vigore. Siffatte tecniche di mercato non devono essere d’ora in poi assunte nel diritto penale perché il loro contenuto di illiceità, rispettivamente la loro dannosità per la funzionalità del mercato, è certo presente, ma è di importanza secondaria dal profilo del diritto penale.

Rispetto alla legislazione in vigore la fattispecie penale del progetto rinuncia pur sempre al criterio dell’illegittimità del vantaggio patrimoniale. Tale criterio è materialmente errato perché un vantaggio patrimoniale è illegittimo quando è in contraddizione con l’ordinamento giuridico esterno al diritto penale. Dato che la legislazione svizzera non contiene alcuna disposizione dalla quale risulti quando il vantaggio conseguito con una manipolazione dei corsi sia legittimo e quando esso sia illegittimo, questa esigenza va ampiamente a vuoto. La legislazione in vigore motiva la necessità della limitazione della fattispecie al conseguimento di un vantaggio patrimoniale illegittimo con il fatto che così facendo le misure di sostegno legale dei corsi possono essere escluse dal campo di applicazione. Poiché nella versione proposta la manipolazione dei corsi non contempla alcun atto che possa essere classificato come sostegno legale dei corsi, anche per questo motivo il criterio dell’illegittimità non è necessario. La rinuncia al criterio del carattere illegittimo del vantaggio patrimoniale crea certezza del diritto. La controversia in ambito di interpretazione dell’esigenza del carattere illegittimo ai sensi della legislazione in vigore svanisce.

Conformemente alla legislazione in vigore, nel caso delle persone assoggettate le transazioni vere e proprie27 a sfondo manipolatorio che non sono incluse nella fattispecie penale sono punite e sanzionate dal diritto in materia di vigilanza, ossia dalla circolare 08/38 della FINMA sulle regole di condotta sul mercato. A livello di atti di manipolazione dei corsi la funzionalità del mercato e gli investitori possono essere protetti efficientemente ed efficacemente per il tramite di misure amministrative. Rispetto a una procedura penale una procedura amministrativa è più rapida ed efficiente e anche le esigenze in fatto di prove sono minori. Nel caso delle sanzioni di diritto amministrativo si può rinunciare del tutto o parzialmente a criteri soggettivi dello stato di fatto. Si possono così ridurre le difficoltà in materia di prove che si presentano per l’appunto in caso di manipolazione dei corsi.

26 Cfr. note n. 16–21

27 Cfr. note n. 16–21