Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 43 pagine
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Le transazioni vere e proprie28 a sfondo manipolatorio devono, dal profilo della legislazione in materia di vigilanza, essere vietate a tutti i partecipanti al mercato perché questi comportamenti nuocciono indiscutibilmente alla funzionalità del mercato dei capitali (vigilanza generale sui mercati finanziari; cfr. in merito il n. 1.4.4.2). Secondo le raccomandazioni della commissione di esperti, dovrebbero essere incluse solo alcune di queste transazioni vere e proprie a sfondo manipolatorio, ovvero la manipolazione del volume di trattazione29, il front running e il parallel running30 e lo scalping31 e, dal profilo della legislazione in materia di vigilanza, dovrebbero essere vietate ai non assoggettati (vigilanza estesa sui mercati finanziari; cfr. in merito il n. 1.4.4.3). Rispetto alla legislazione europea ne risulterebbe una divergenza. I partecipanti alla procedura di consultazione sono quindi invitati a esprimere la loro preferenza in merito alle due varianti (cfr. in merito i n. 1.4.4.1, 1.5.5 e 1.5.8).
1.4.1.1.3 Fattispecie qualificata
Come in precedenza la fattispecie di base è considerata un delitto Per tener conto delle Raccomandazioni del GAFI e per rendere possibile la ratifica della Convenzione riveduta del Consiglio d’Europa del 16 maggio 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, il progetto prevede inoltre una fattispecie qualificata di manipolazione dei corsi, strutturata come crimine. In questo senso la manipolazione qualificata dei corsi – manipolazione nel cui quadro deve essere conseguito un vantaggio patrimoniale considerevole – costituirebbe un valido reato preliminare del riciclaggio di denaro (art. 305bisCP).
1.4.1.2 Divieto di operazioni insider
1.4.1.2.1 Bene giuridico protetto
I beni giuridici protetti della nuova fattispecie di operazioni insider sono la funzionalità del mercato dei capitali e la protezione degli investitori nel senso della garanzia di pari opportunità tra investitori.
Si rivela inadeguato il dovere di fedeltà dell’autore nei confronti della sua impresa, che l’opinione dominante indica come ulteriore bene protetto della fattispecie di operazioni insider attualmente in vigore. In caso di operazioni insider l’insider non deve essere punito perché il suo comportamento costituisce una violazione del suo dovere di fedeltà nei confronti dell’impresa, ma perché il suo atto nuoce alla
28 Cfr. note n. 16–21
29 La manipolazione del volume di trattazione comprende le wash sales e gli improper matched orders (cfr. note n. 10 e 11) nell’ipotesi che essi non siano stati eseguiti nell’intento di influenzare il corso.
30 L’amministratore di un deposito di valori mobiliari effettua, in base alla conoscenza confidenziale dei mandati del cliente, operazioni per conto proprio con l’intenzione di ottenere un vantaggio patrimoniale.
31 Raccomandazione rivolta al pubblico di effettuare acquisti e vendite di valori mobiliari nell’intento di ottenere un vantaggio patrimoniale, senza avere reso noto pubblicamente nel medesimo modo, in precedenza o nel contesto immediato di tale raccomandazione, di possedere personalmente questi valori mobiliari o gli strumenti finanziari derivati ad essi riferiti oppure di disporre di corrispondenti short positions.