Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 43 pagine
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funzionalità del mercato dei capitali, rispettivamente pone in forse le pari opportunità degli investitori.
1.4.1.2.2 Ampliamento della cerchia degli autori e dell’oggetto del reato
Nella definizione della cerchia degli autori vale d’ora in poi il principio secondo il quale una persona appartiene a tale cerchia perché è a conoscenza di un’informazione insider. Non si richiedono più criteri speciali ai sensi della legislazione in vigore (art. 161 n. 1 CP). Il progetto opera una distinzione tra insider primario, insider secondario e persone che ricevono casualmente un’informazione confidenziale. Possono essere autori le persone fisiche, ma non le persone giuridiche.
L’oggetto del reato sono i valori mobiliari quotati in Svizzera o gli strumenti finanziari derivati riferiti a siffatti valori mobiliari ai sensi dell’articolo 2 lettera a LBVM. Sono altresì incluse le transazioni con strumenti finanziari derivati non standardizzati (prodotti OTC). Sono così inclusi tutti i derivati di valori mobiliari quotati.
1.4.1.2.3 Informazione confidenziale rilevante ai fini del corso
D’ora in poi per quanto riguarda le conoscenze insider rilevanti dal profilo del diritto penale, non si tratterà più di fatti confidenziali rilevanti ai fini del corso, ma di informazioni confidenziali rilevanti ai fini del corso. A ciò non è abbinata un’estensione materiale del campo di applicazione della norma penale (cfr. in merito il n. 1.1.4.2 qui sopra). La legislazione svizzera si adegua in questa sede alla terminologia usuale a livello internazionale. Gli Stati membri dell’UE (p. es. la Germania) utilizzano il concetto di informazione a mente della direttiva 2003/6/CE. Anche l’attuale fattispecie di manipolazione dei corsi (art. 161bisCP) utilizza il concetto di informazione.
1.4.1.2.4 Operazioni insider qualificate
La fattispecie di base è considerata un crimine come in precedenza. Per tener conto delle Raccomandazioni del GAFI e per rendere possibile la ratifica della Convenzione riveduta del Consiglio d’Europa del 16 maggio 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, il progetto prevede inoltre una fattispecie qualificata di operazioni insider strutturata come crimine. In questo senso le operazioni insider qualificate costituirebbero un valido reato preliminare del riciclaggio di denaro (art. 305bisCP).
1.4.1.3 Obbligo di dichiarazione delle partecipazioni
1.4.1.3.1 Competenza in materia di sospensione dell’esercizio del diritto di voto
Affinché si possa ridurre il numero di autorità che si occupano di questa sanzione e garantire lo status quo alla società durante la procedura di sospensione dell’esercizio del diritto di voto, come pure per motivi di economia processuale, il presente progetto propone di istituire – in materia di sospensione dell’esercizio del diritto di voto – la competenza della FINMA, cui compete peraltro già la procedura in caso di violazione dell’obbligo di dichiarazione delle partecipazioni. In tal modo la sospensione dell’esercizio del diritto di voto diviene uno strumento di vigilanza della FINMA nelle procedure per violazione dell’obbligo di dichiarazione delle partecipazioni.