Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 43 pagine
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1.4.1.3.2 Strumenti di vigilanza
Con riferimento alla legislazione in materia di vigilanza l’obbligo di pubblicità si applica fin d’ora a tutti i partecipanti al mercato (assoggettati e non assoggettati), perché la violazione di questo obbligo presenta un elevato potenziale di danno per la funzionalità del mercato dei capitali e per la protezione degli investitori.
Ove l’obbligo di pubblicità è violato da una persona non assoggettata è controverso se la FINMA disponga degli strumenti di vigilanza della LFINMA. Affinché l’obbligo di pubblicità che la legge prescrive a tutti i partecipanti del mercato possa essere attuato equamente anche sul mercato dei capitali, ossia affinché i medesimi comportamenti siano puniti con le medesime sanzioni (level playing field), la FINMA deve indubbiamente disporre di sanzioni efficienti, che corrispondano al principio di proporzionalità, anche nel caso delle procedure nei confronti di persone non assoggettate.
Fondandosi su questi principi e sul modello della LFINMA, nel caso delle procedure nei confronti delle persone non assoggettate il progetto prevede a titolo di strumenti di vigilanza l’obbligo di informazione, l’avviso di apertura della procedura, la decisione di accertamento, la pubblicazione della decisione e la confisca del profitto.
Per proteggere durevolmente lo status quo della società e impedire che la sospensione dell’esercizio del diritto di voto possa essere elusa mediante l’acquisto di nuove partecipazioni, la FINMA deve inoltre poter disporre un divieto di acquisto supplementare quando ordina la sospensione dell’esercizio del diritto di voto.
1.4.1.3.3 Multa ai sensi dell’articolo 41 AP-LBVM
1.4.1.3.3.1 Multa alle persone fisiche
Come già menzionato la violazione dell’obbligo di pubblicità è anche un reato borsistico. Conformemente alla legislazione in vigore, in caso di violazione dell’obbligo di dichiarazione ai sensi degli articoli 20 e 31 LBVM il DFF può infliggere una multa alle persone fisiche nelle procedure di diritto penale amministrativo (art. 41 cpv. 1 lett. a LBVM e art. 50 LFINMA; cfr. n. 1.1.4.5.1.2 e 1.2.2.2 qui sopra). In futuro la multa dovrà essere inflitta dal Tribunale penale federale (cfr. n. 1.4.3 qui sopra).
Il calcolo della multa in base all’articolo 41 capoverso 2 LBVM produce importi difficilmente applicabili nella prassi perché sono difficilmente calcolabili e superano di volta in volta le condizioni patrimoniali della persona da multare32. Per questo motivo il progetto propone di infliggere in caso di intenzionalità una multa massima che corrisponda all’importo generale delle multe della legge sulle borse (art. 42 e 42a LBVM). Anche l’importo massimo della multa in caso di negligenza previsto dalla legislazione in vigore (art. 41 cpv. 3 AP-LBVM) dovrà essere adeguato all’importo generale delle multe della legge sulle borse.
1.4.2 Ordinamento sistematico del divieto di operazioni insider e della manipolazione dei corsi
Il progetto prevede l’assunzione nella legge sulle borse delle norme penali del divieto di operazioni insider e della manipolazione dei corsi. L’obbligo di dichiarazione
32 La multa ammonta al massimo al doppio del prezzo di acquisto o di vendita. Essa viene calcolata sulla differenza tra la nuova quota di cui dispone la persona tenuta all’obbligo di dichiarazione e l’ultimo valore limite da essa dichiarato (art. 41 cpv. 2 LBVM).