Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 43 pagine
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delle partecipazioni e il suo perseguimento penale devono rimanere sanciti dalla legge sulle borse.
Rientrano nelle fonti del diritto penale svizzero a livello di legislazione federale non soltanto il Codice penale svizzero, ma anche numerose altre leggi federali, come ad esempio la legge sulle borse, che verte su un particolare settore specifico e reca anche norme penali (cosiddetto diritto penale accessorio). Nella misura in cui sono anch’esse fondate sulla competenza di diritto penale della Confederazione, le disposizioni di diritto penale accessorio hanno la medesima rilevanza penale del Codice penale.
Una sistematica di legge ordinata esige che le normative in genere e quindi anche le disposizioni penali figurino nella legge con la quale hanno il maggiore nesso materiale. Conformemente all’articolo 1 LBVM la legge sulle borse disciplina le condizioni per la creazione e l’esercizio di borse, nonché per il commercio professionale di valori mobiliari, nell’intento di garantire trasparenza e parità di trattamento nei confronti degli investitori. Oltre alla protezione degli investitori la legge sulle borse intende garantire primariamente la funzionalità del mercato dei capitali (protezione funzionale). Il punto di partenza dell’obiettivo di funzionalità del mercato dei capitali è il fatto che esiste un interesse economico a borse valori efficienti che, per il tramite di segnali di prezzo, dirigano il capitale sugli emittenti che possano utilizzarlo nel modo più efficace e siano nel contempo sufficientemente attraenti per gli investitori, in modo da poter in definitiva raccogliere denaro sul mercato dei capitali. Secondo la teoria del mercato dei capitali il mercato dei capitali è considerato efficiente quando il corso della borsa riflette integralmente e in ogni momento le informazioni disponibili. In un mercato informato i prezzi oscillano autonomamente in direzione del livello «giusto», che rispecchia tutte le informazioni (simmetria di informazione). L’autorità di vigilanza deve tra l’altro sorvegliare che la trasparenza, l’informazione e la parità di trattamento siano garantite ai partecipanti al mercato. Il sistema di protezione deve inoltre impedire che il crack di un attore provochi una reazione a catena e renda il mercato incapace di funzionare. Un ulteriore obiettivo della legge sulle borse è la protezione degli investitori. L’investitore non è protetto in quanto titolare di un credito, rispettivamente contro i rischi di corso. Esso è protetto laddove i commercianti, gli emittenti e gli investitori sono imbrogliati, come ad esempio in caso di operazioni insider e di manipolazione dei corsi. La protezione degli investitori incentiva la fiducia degli investitori nei confronti della probità e della funzionalità dei mercati finanziari. Questa fiducia va istituita tramite la garanzia della trasparenza e della parità di trattamento.
Lo stretto nesso materiale con la legge sulle borse delle fattispecie delle operazioni insider e della manipolazione dei corsi come pure la concordanza tra i beni giuridici protetti dalle norme penali e gli obiettivi della legge sulle borse si esprimono a favore del loro disciplinamento nella legge sulle borse. Il disciplinamento dei reati borsistici nella legge sulle borse consentirebbe inoltre di fare capo a concetti già definiti.
1.4.3 Competenza del perseguimento penale dei reati borsistici
Il progetto propone che il perseguimento di tutti i reati borsistici sia devoluto al Ministero pubblico della Confederazione e che il loro giudizio competa al Tribunale penale federale e infine al Tribunale federale (ricorso in materia penale, art. 78 segg. LTF).