Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 43 pagine

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Rispetto alla legislazione in vigore si razionalizza quindi il corso delle istanze. D’ora in poi il DFF non avrebbe più la competenza di perseguire la violazione dell’obbligo di dichiarazione delle partecipazioni, mentre le autorità cantonali di perseguimento penale non avrebbero più la competenza di perseguire e di giudicare le operazioni insider e le manipolazioni dei corsi; la competenza spetterebbe a una sola autorità su tutto il territorio della Confederazione. Il fatto che la procedura in ambito di reati borsistici sia per sua propria natura complessa e dispendiosa e necessiti di una particolare esperienza in campo economico e di diritto economico si esprime a favore della creazione e della concentrazione delle conoscenze specialistiche presso un’unica autorità di perseguimento penale. Così facendo si istituisce nel senso di un’economia processuale un ordinamento più efficiente e uniforme delle competenze che si ripercuote positivamente sulla durata complessiva della procedura, consentendo all’autorità competente di reagire rapidamente. Si potrebbero così ridurre i costi procedurali dei partecipanti alla procedura.

L’attribuzione della competenza al Ministero pubblico della Confederazione e ai tribunali penali della Confederazione ha ripercussioni sul diritto procedurale applicabile. In quanto autorità penali ordinarie il Ministero pubblico della Confederazione e i tribunali penali della Confederazione applicherebbero alle procedure nel contesto dei reati borsistici il nuovo Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP; FF 2007 6327), che entrerà verosimilmente in vigore il 1° gennaio 2011. Diversamente dal diritto penale amministrativo il Codice di procedura penale reca un catalogo strutturato di misure coercitive. La procedura abbreviata ai sensi degli articoli 358–362 CPP consente accordi tra il Ministro pubblico della Confederazione e l’imputato ed è stata per l’appunto istituita per poter liquidare rapidamente i casi nei quali ci si può aspettare un accertamento dispendioso dei fatti. Poiché in ambito di reati borsistici l’accertamento dei fatti è sovente complesso e si accompagna simultaneamente a un’incertezza relativamente grande quanto all’apprezzamento giuridico, il rito abbreviato potrebbe costituire in questo ambito un vantaggio per le autorità di perseguimento penale. In casi meno gravi il Ministero pubblico della Confederazione ha inoltre la facoltà di emanare un decreto d’accusa (art. 352 segg. CCP).

Nei casi semplici il Mistero pubblico della Confederazione deve tuttavia avere la possibilità di trasferire alle autorità cantonali il perseguimento e il giudizio dei reati borsistici. Per quanto riguarda la criminalità organizzata, il finanziamento del terrorismo e la criminalità economica esiste una normativa paragonabile all’articolo 25 capoverso 2 CCP. Fondandosi sul rapporto Uster il Consiglio federale ha deciso un nuovo orientamento del perseguimento penale a livello federale. Secondo tale nuovo orientamento il Ministero pubblico della Confederazione deve concentrare le proprie risorse su procedure complesse e dispendiose33. Il Ministero pubblico della Confederazione deve avere la facoltà di delegare le cosiddette «procedure bagatella» ai Cantoni anche nel settore dei reati borsistici. A mente delle nuove possibilità che gli sono offerte dal Codice di procedura penale (emanazione di un decreto d’accusa in casi di minore gravità, art. 352 segg. CCP; procedura con rito abbreviato, art. 358 segg. CCP) si può nondimeno supporre che il Ministero pubblico della Confederazione non ricorra di fatto o solo in misura esigua a questa delega di competenze nei casi semplici. Dato che in virtù del principio nemo tenetur il Ministero pubblico

33 Cfr. in merito anche il messaggio del 10 settembre 2008 concernente la legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (legge sull’organizzazione delle autorità penali, LOAP), FF 2008 7093, 7094 segg.