Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 43 pagine
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della Confederazione non può utilizzare 1e informazioni che la FINMA ha ottenuto nel quadro dell’obbligo di cooperazione delle parti e poiché il caso deve essere indagato secondo le norme e i principi del Codice di procedura penale, lo svolgimento di procedure parallele non costituirebbe un inconveniente per le autorità amministrative e penali che opererebbero simultaneamente. Per gli interessati e per il mercato come oggetto da proteggere lo svolgimento di procedure parallele costituirebbe un vantaggio dal profilo della durata complessiva della procedura. Ciò impone tuttavia anche che al termine dei suoi accertamenti preliminari la FINMA porga in maniera possibilmente tempestiva denuncia penale al Ministero pubblico della Confederazione affinché quest’ultimo possa avviare possibilmente presto un procedimento penale.
Non devono tuttavia essere eseguite procedure parallele nel caso delle fattispecie in cui la FINMA può, nel quadro della vigilanza estesa sui mercati finanziari (cfr.
n. 1.4.4.1 qui appresso), avviare una procedura ai sensi della legislazione in materia di vigilanza secondo gli articoli 33e o 33f (sfruttamento di informazioni insider o manipolazione dei corsi) contro le persone non assoggettate e il Ministero pubblico della Confederazione può avviare simultaneamente un procedimento penale ai sensi degli articoli 44a o 44b AP-LBVM. In questi casi è necessario che la FINMA e il Ministero pubblico della Confederazione si intendano e coordinino la procedura conformemente all’articolo 38 capoverso 2 LFINMA.
1.4.4 Espansione della vigilanza sui mercati finanziari (vigilanza generale o estesa sui mercati finanziari)
1.4.4.1 Problematica
Come esposto in precedenza (cfr. n. 1.4.1.1.2 qui sopra), dall’esame della punibilità delle transazioni vere e proprie di manipolazione34 risulta la presenza del contenuto di illiceità, rispettivamente la dannosità di queste transazioni per la funzionalità del mercato, ma anche che questa circostanza è di importanza secondaria dal profilo del diritto penale.
La commissione di esperti ha esaminato e respinto un divieto in virtù del quale tutte le transazioni vere e proprie di carattere manipolatorio sono proibite alle persone non assoggettate (vigilanza generale sui mercati finanziari). A parere della commissione di esperti il mercato dei capitali è sufficientemente protetto dal divieto di transazioni proposto nel quadro della vigilanza estesa sui mercati finanziari. Poiché l’introduzione della vigilanza estesa sui mercati finanziari si rivela nondimeno lacunosa rispetto alla direttiva 2003/6/CE nella misura in cui essa vieta a tutti alcune transazioni manipolatorie vere e proprie, ma non la loro totalità (cfr. n. 1.5.5), e in considerazione delle recenti vicissitudini che hanno riguardato la Svizzera questa lacuna per la reputazione della piazza finanziaria svizzera non può essere completamente trascurata (cfr. n. 1.5.8).
Saranno quindi proposte due varianti e i partecipanti alla procedura di consultazione avranno la possibilità di esprimere la loro preferenza.
1.4.4.2 Variante A: vigilanza generale sui mercati finanziari
Come variante A si propone un divieto in virtù del quale tutte le transazioni vere e proprie di carattere manipolatorio sono proibite alle persone non assoggettate (vigi-
34 Cfr. note n. 16–21