Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 43 pagine
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lanza generale sui mercati finanziari). Va osservato che per quanto riguarda le persone assoggettate ai sensi della legislazione in vigore sussistono già le esigenze relative a comportamenti di mercato illeciti in virtù della rimanente legislazione in materia di vigilanza e che esse includono anche le manipolazioni del mercato per il tramite di transazioni vere e proprie, nonché altre operazioni abusive (cfr. circolare 08/38 della FINMA sulle regole di condotta sul mercato). La stessa regola dovrebbe d’ora in poi essere applicata anche alle persone non assoggettate.
Un’enumerazione esaustiva a livello di legge o di ordinanza di tutti i comportamenti di mercato illeciti sarebbe estremamente difficile dal profilo della tecnica legislativa. Per motivi di certezza del diritto i partecipanti al mercato devono poter giudicare liberi da dubbi se determinate transazioni sono considerate sostegno ai corsi o influsso illecito. Ciò e possibile soltanto se la regolamentazione relativa ai comportamenti illeciti è definita in maniera tale da essere chiaramente visibile quali sono i processi conformi al mercato (le cosiddette accepted market practises). Posto che il legislatore intenda evitare che una siffatta regolamentazione provochi problemi di applicazione nella prassi (si rinvia a titolo di esempio alle difficoltà della legislazione germanica, cfr. n. 1.5.3), dal profilo della tecnica legislativa non è possibile disciplinare in maniera esaustiva siffatti comportamenti a livello di legge e di ordinanza. Una disposizione di legge che vieti a tutti la totalità delle transazioni manipolatorie vere e proprie dovrebbe quindi affidare alla FINMA il compito di emanare norme ed eccezioni affinché i comportamenti conformi al mercato non siano inclusi. La FINMA è così dotata di una competenza di regolazione molto ampia. L’introduzione della vigilanza generale sui mercati finanziari significherebbe peraltro che tutti i partecipanti al mercato saranno generalmente sorvegliati dalla FINMA, ossia che d’ora in poi anche i partecipanti al mercato finanziario non assoggettati soggiacerebbero alla vigilanza della FINMA.
1.4.4.3 Variante B: vigilanza estesa sui mercati finanziari
In considerazione delle difficoltà nella formulazione delle disposizioni a livello di legge per la vigilanza generale sui mercati finanziari e nella conseguente attribuzione alla FINMA di una competenza di regolazione molto ampia, la commissione di esperti aveva proposto di vietare solo determinati comportamenti per tutti i partecipanti al mercato finanziario. Vi sono inclusi le manipolazioni del volume di trattazione (wash sales e improper matched orders)35, il front running e il parallel running36, lo scalping37, le operazioni insider e la manipolazione dei corsi il cui potenziale di danno è particolarmente elevato per il mercato dei capitali. Questa proposta è ripresa nella variante B. Va osservato che già conformemente alla legislazione in vigore le esigenze poste alle persone assoggettate per quanto riguarda i comportamenti illeciti della rimanente legislazione in materia di vigilanza sono mantenute e includono anche le manipolazioni del mercato per il tramite di transazioni vere e proprie, nonché altre operazioni abusive (cfr. circolare 08/38 della FINMA sulle regole di condotta sul mercato).
35 È data manipolazione dei corsi se la manipolazione del volume di trattazione dovesse nondimeno essere effettuata nell’intento di influenzare il corso. Cfr. anche note n. 10 e 11.
36 Cfr. nota n. 29
37 Cfr. nota n. 30