Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 43 pagine
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Conformemente alle raccomandazioni della commissione di esperti l’enumerazione dei comportamenti sottoposti alla vigilanza estesa sui mercati finanziari è esaustiva.
1.4.4.4 Ordinamento e competenza sistematici
In considerazione dello stretto nesso della vigilanza generale sui mercati finanziari, così come della vigilanza estesa sui mercati finanziari con gli obiettivi e gli oggetti disciplinati dalla legge sulle borse, esse devono essere ancorate nella legge sulle borse. L’autorità competente è la FINMA (art. 1 cpv. 1 lett. e LFINMA).
Non devono tuttavia essere eseguite procedure parallele in materia di vigilanza e penali nel caso delle fattispecie in cui la FINMA può avviare nei confronti di persone non assoggettate una procedura ai sensi dell’articolo 33g AP-LBVM e il Ministero pubblico della Confederazione può avviare simultaneamente un procedimento penale ai sensi degli articoli 44a e 44b AP-LBVM. In questi casi è necessario che la FINMA e il Ministero pubblico della Confederazione si intendano e coordinino la procedura conformemente all’articolo 38 capoverso 2 LFINMA, perché la medesima persona non può essere perseguita due volte per il medesimo reato.
1.4.4.5 Strumenti di vigilanza
1.4.4.5.1 In generale
Per attuare la vigilanza generale o la vigilanza estesa sui mercati finanziari la FINMA deve disporre di sanzioni persuasive, che siano efficienti e abbiano un effetto preventivo, ma ottemperino al principio di proporzionalità, affinché possa essere garantita – rispetto alla legislazione in vigore – un’attuazione equa per tutti i partecipanti al mercato (assoggettati e non assoggettati) delle norme di condotta sul mercato che presentano un elevato potenziale di danno per il mercato dei capitali. Si tratta in linea di massima di strumenti di vigilanza analoghi, di cui la FINMA già dispone nell’ambito della LFINMA, rispettivamente nei confronti delle persone assoggettate. La FINMA deve poter disporre di strumenti di vigilanza analoghi nei confronti delle persone non assoggettate.
1.4.4.5.2 Sanzioni e procedura
Sul modello della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari e in base al rapporto degli esperti la FINMA deve disporre dell’avviso di avvio della procedura, della decisione di accertamento come pure della confisca del profitto.
In deroga al rapporto degli esperti il Consiglio federale ha incaricato il DFF di esaminare nuovamente, all’atto dell’elaborazione del rapporto per la consultazione, l’adeguatezza dell’introduzione della sanzione amministrativa in complemento agli strumenti di vigilanza menzionati qui sopra. Conformemente alla prassi relativa all’articolo 6 CEDU della Corte europea dei diritti dell’uomo appare problematico pronunciare multe di una certa entità nel quadro di una procedura amministrativa. Siffatte sanzioni hanno carattere penale. Nella proceduta dinanzi alla FINMA vanno quindi rispettate le garanzie procedurali ai sensi dell’articolo 6 CEDU. Per ottemperare alle esigenze minime dello Stato di diritto si dovrebbero applicare le disposizioni della procedura di diritto penale amministrativo. Da un profilo organizzativo e personale l’introduzione della sanzione amministrativa significherebbe che le procedure che potrebbero concludersi con una sanzione amministrativa dovrebbero essere eseguite all’interno della FINMA da un servizio che è schermato nei confronti dei servizi che eseguono una procedura di vigilanza e sono caratterizzati dall’obbligo di cooperazione (altre procedure nei confronti di persone assoggettate, procedure per