Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 43 pagine
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violazione dell’obbligo di dichiarazione della partecipazione) (cosiddetta erezione di muraglie cinesi). Le informazioni acquisiste nel quadro dell’obbligo di cooperazione non possono essere utilizzate in una procedura penale amministrativa di vigilanza estesa sui mercati finanziari (divieto di sfruttamento). A queste condizioni la sanzione amministrativa non costituisce uno strumento di vigilanza adeguato. Per i motivi esposti qui sopra il progetto rinuncia all’assunzione della multa nel catalogo degli strumenti di vigilanza estesa sui mercati finanziari.
1.4.5 Sospensione dell’esercizio del diritto di voto in ambito di offerte pubbliche di acquisto
Il Consiglio federale ha incaricato il DFF di esaminare, all’atto dell’elaborazione del rapporto per la consultazione, una regolamentazione in ambito di offerte pubbliche di acquisto analoga a quella delle nuove disposizioni in materia di obbligo di pubblicità.
La commissione di esperti reati borsistici e abusi di mercato aveva proposto di trasferire alla FINMA la sospensione dell’esercizio del diritto di voto in ambito di offerte pubbliche di acquisto in maniera analoga all’obbligo di pubblicità. Dato che la COPA è l’autorità che decide in prima istanza dall’entrata in vigore della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, poiché fatte salve alcune disposizioni la procedura dinanzi alla COPA è retta dal diritto amministrativo e visto che le decisioni della COPA possono essere impugnate dinanzi alla FINMA, il progetto propone di attribuire alla COPA la competenza della sospensione dell’esercizio del diritto di voto e di completarla con un divieto di acquisto supplementare (analogo a quello in ambito di obbligo di pubblicità).
Sarebbe eccessivo mettere ulteriori strumenti di vigilanza a disposizione della COPA. In quanto istanza di decisione la COPA è stata invero investita dal 1°gennaio 2009 di competenze che erano precedentemente riservate alla Commissione federale delle banche (CFB); essa sottostà comunque come in precedenza alla sorveglianza delle autorità di vigilanza. La FINMA istituisce la COPA (art. 23 cpv. 1 LBVM) e approva le disposizioni emanate dalla COPA in virtù della legge sulle borse.
1.5 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo
1.5.1 Direttiva 2003/6/CE
La direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)38 intende armonizzare a livello europeo la legislazione sulle borse esistente negli Stati membri. Secondo il suo preambolo, la direttiva si prefigge di garantire l’integrità dei mercati finanziari e di rafforzare la fiducia degli investitori in questi mercati. Scopi della regolamentazione sono la funzionalità dei mercati e la protezione degli investitori. Gli obiettivi della legge svizzera sulle borse sono identici allo scopo di regolamentazione della direttiva 2003/6/CE.
La direttiva comprende il divieto di operazioni insider, di trasmissione di informazioni insider, nonché di raccomandazione di transazione di valori mobiliari sulla base di informazioni insider (art. 1 n. 1 in combinato disposto con i n. 2 e 3 della
38 GUCE L 096 12.04.2003, pag. 16; modificata l’ultima volta dalla direttiva 2008/26/CE, GUCE L81 del 20.3.2008, pag. 42.