Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 43 pagine
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direttiva 2003/6/CE). Essa sancisce inoltre il divieto di operazioni di manipolazione considerate come manipolazioni del mercato (art. 1 n. 2 e art. 5 della direttiva 2003/6/CE). Le operazioni vietate da queste disposizioni devono essere attuate nelle legislazioni nazionali degli Stati membri, perché le direttive dell’UE non sono direttamente applicabili. Agli Stati membri è garantito un ampio margine di discrezionalità nella strutturazione delle fattispecie.
Per attuare i comportamenti vietati la direttiva impone agli Stati membri di prevedere sanzioni di diritto amministrativo contro le operazioni insider e le manipolazioni del mercato. In questo senso devono essere previste in maniera corrispondente alla legislazione nazionale adeguate misure amministrative oppure sanzioni da emanare nel quadro della procedura amministrativa. Conformemente alla direttiva gli Stati membri sono liberi di prevedere sanzioni penali complementari (art. 14 cpv. 1 della direttiva 2003/6/CE)39. Per il rimanente la struttura delle sanzioni è affidata agli Stati membri. La direttiva prescrive unicamente che le sanzioni di diritto amministrativo devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive (art. 14 cpv. 1 della direttiva 2003/6/CE). Fatte salve le competenze delle autorità giudiziarie, ogni Stato membro designa un’unica autorità amministrativa competente per vigilare sull’applicazione delle disposizioni adottate conformemente alla direttiva 2003/6/CE (art. 11 cpv. 1 della direttiva 2003/6/CE). Gli Stati membri devono vietare a qualsiasi persona di porre in essere manipolazioni del mercato (art. 5 della direttiva 2003/6/CE). Le operazioni insider devono essere vietate dagli Stati membri alle persone menzionate nell’articolo 2 della direttiva 2003/6/CE.
Ai fini di un raffronto giuridico con la direttiva 2003/6/CE si devono prendere in considerazione tutte le disposizioni della legislazione svizzera che disciplinano i comportamenti di abuso del mercato (diritto penale e legislazione in materia di vigilanza).
1.5.2 I diversi modelli di delimitazione tra diritto amministrativo e diritto penale nel quadro delle legislazioni nazionali nell’UE
Dalla direttiva 2003/6/CE risultano diversi modelli di delimitazione tra diritto amministrativo e diritto penale nelle legislazioni nazionali. Le sanzioni amministrative e penali sono inflitte sia alternativamente (p. es. Germania, Spagna), sia anche cumulativamente (p. es. Francia, Italia). Il limite tra diritto amministrativo e diritto penale può essere stabilito in funzione di criteri sia qualitativi sia quantitativi40.
Nel quadro della legislazione germanica e spagnola sul mercato dei capitali possono essere inflitte alternativamente sanzioni amministrative o pene criminali. Per quanto riguarda la legislazione germanica, in base alla dimostrabilità dell’influenza delle manipolazioni sui prezzi in borsa o sul mercato entrano in linea di conto una pena o
39 Nell’attuazione della direttiva 2003/6/CE la Germania ha qualificato la maggior parte delle operazioni insider come fattispecie penali e ammesso una sola fattispecie come inosservanza di prescrizioni d’ordine; cfr. Daniela König, Das Verbot von Insiderhandel, Eine rechtsvergleichende Analyse des schweizerischen Rechts und der Regelungen der USA und der EU, in: Schweizer Schriften zum Handels- und Wirtschaftsrecht, Zurigo 2006, pag. 235. Il motivo del disciplinamento previsto dalla direttiva si situa anche nel fatto che secondo il principio della competenza limitata lo stesso diritto penale non rientra nell’ambito di competenze della Comunità (cfr. art. 5 Trattato CE a contrario).
40 Petropoulos Vasileos, Der strafrechtliche Schutz des Kapitalmarkts von Manipulationshandlungen nach schweizerischem und EU-Recht, Zurigo 2009, pag. 49.