Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 43 pagine
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un’inosservanza di prescrizioni d’ordine (§ 20a, 38, 39 WpHG). Lo stesso dicasi della legislazione spagnola dove la pena criminale (art. 284 Codigo Penal) si applica alternativamente a misure amministrative (art. 99 segg. Ley Mercado de Valores) a seconda dell’entità del vantaggio patrimoniale che entra in considerazione.
Inoltre, in caso di applicazione alternativa di pene criminali e di misure amministrative, la delimitazione tra diritto amministrativo e diritto penale è effettuata in base a elementi qualitativi e/o quantitativi. Nella legislazione spagnola la soglia nei confronti del diritto penale è determinata sulla scorta dell’entità del vantaggio patrimoniale (elemento quantitativo) conseguito con la manipolazione. Nella legislazione germanica invece l’operazione di manipolazione è punita alternativamente come pena o come inosservanza di prescrizioni d’ordine prendendo in considerazione l’intenzione dell’autore, rispettivamente l’influenza della manipolazione sul prezzo in borsa (elemento qualitativo).
D’altro canto nel quadro della legislazione francese e italiana si parte dal presupposto di un’inflizione parallela di misure amministrative e di pene criminali. La manipolazione del mercato è punita penalmente in virtù del Code monétaire et financier francese (art. L.465-1 par. 4 e L.465-2) e perseguita amministrativamente in base al Réglement général (art. 631-1) dell’autorità francese di vigilanza (Autorité des marchés financiers; AMF). Lo stesso dicasi nel quadro della legislazione italiana che considera ad un tempo la manipolazione del mercato come reato penale e come infrazione amministrativa (art. 185 e 187terdella legge n. 58/1998, modificata dalla legge n. 62/2005).
Con riguardo alla legislazione austriaca si può confermare che la direttiva 2003/6/CE non impone agli Stati membri l’obbligo di criminalizzare i comportamenti vietati. In Austria la manipolazione del mercato è punita soltanto con una multa amministrativa, ma non è perseguita con una pena criminale (art. 48c öBörseG).
1.5.3 Fattispecie penale della manipolazione del mercato secondo la legislazione germanica
La fattispecie penale della manipolazione del mercato è stata istituita sotto forma di «fattispecie di inserto» nel quadro della germanica Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG). Si tratta di un rinvio interno41, perché la singola «deviazione di fattispecie» si riferisce a paragrafi della medesima legge. Le operazioni vietate sono descritte dal § 20a WpHG. Esso contiene tre fattispecie di divieto che sono considerate manipolazioni del mercato. Il solo adempimento del § 20a WpHG non determina la punizione per manipolazione del mercato, ma la sanzione come inosservanza di prescrizioni d’ordine (§ 39 cpv. 1 n. 1, n. 2 e cpv. 2 n. 11 WpHG).
La misura penale effettiva viene applicata soltanto quando la manipolazione descritta dal § 20a WpHG ed eseguita sul prezzo in borsa o sul mercato di uno strumento finanziario ha effettivamente delle ripercussioni; è quanto stabilisce il § 38 capoverso 2 WpHG, che costituisce la «fattispecie di inserto». La fattispecie di manipolazione del mercato assume allora il carattere di un reato di evento. La mera commissione dell’operazione di manipolazione senza ripercussione effettiva sui prezzi del merca-
41 Mediante rinvii nelle leggi si fa sovente riferimento, a titolo di complemento o di concretizzazione, a normative pubblicate altrove. In merito il rinvio può essere un «rinvio interno» («Binnenverweisung») a parti della medesima legge o un «rinvio esterno» («Aussenverweisung») ad altri testi.