Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 43 pagine
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dell’autorità di vigilanza. Questo fatto sarebbe in contraddizione con l’esigenza della certezza del reato, che conformemente all’articolo 1 CP deve sussistere ex ante.
In diritto svizzero le operazioni di manipolazione del mercato sono principalmente vietate dalle disposizioni della legislazione in materia di vigilanza. La FINMA disciplina una parte cospicua dei comportamenti di manipolazione del mercato vietati dalla direttiva 2003/6/CE. La portata dei comportamenti sanzionati amministrativamente nel quadro della legislazione in materia di vigilanza è sensibilmente più vasta di quella della fattispecie di manipolazione dei corsi. Una normativa del diritto svizzero che vieta per l’essenziale i comportamenti di manipolazione del mercato nel quadro della legislazione in materia di vigilanza piuttosto che in quello del diritto penale corrisponde alla direttiva 2003/6/CE (in merito al campo di applicazione della legislazione in materia di vigilanza si rimanda tuttavia al n. qui appresso).
1.5.5 Rinuncia a un’inclusione di tutte le transazioni vere e proprie
Come esposto al numero 1.4.4.3, fondandosi sul rapporto della commissione di esperti, come variante B il progetto propone l’introduzione della vigilanza estesa sui mercati finanziari (art. 33e–33g AP-LBVM). Secondo tali disposizioni determinate transazioni (manipolazione dei corsi, operazioni insider, manipolazione dei volumi di trattazione, scalping, nonché front running e parallel running43) sono d’ora in poi vietate anche alle persone non assoggettate. Va osservato che secondo la legislazione in vigore nel caso delle persone assoggettate le esigenze nel quadro della rimanente legislazione in materia di vigilanza sono mantenute e includono anche le manipolazioni del mercato per il tramite di transazioni vere e proprie, nonché altre operazioni abusive.
Da un raffronto con l’articolo 5 della direttiva 2003/6/CE risulta che la direttiva vieta a tutti gli atti di manipolazione del mercato (comprese le transazioni vere e proprie). Lo scopo e l’obiettivo di questo divieto generale consiste nell’impedire che il prezzo e il volume dei valori mobiliari trattati siano influenzati da manipolazioni e inganni. Il prezzo e il volume dei valori mobiliari trattati devono riflettere la libera interazione dell’offerta e della domanda. Secondo la direttiva poco importa chi effettua le operazioni vietate.
Il progetto si rivela nondimeno lacunoso rispetto alla direttiva 2003/6/CE nella misura in cui esso vieta alle persone non assoggettate soltanto una parte, ma non tutte le transazioni manipolatorie vere e proprie. Sulla scorta delle recenti vicissitudini che hanno riguardato la Svizzera questa lacuna potrebbe rivelarsi non scevra da problemi per la reputazione della piazza finanziaria svizzera44.
A mente di queste circostanze i partecipanti alla procedura di consultazione sono invitati a esprimersi in merito alle due varianti (cfr. n. 1.4.4.1). Con la variante A, secondo la quale la totalità delle transazioni manipolatorie vere e proprie sono toccate dall’articolo 33g AP-LBVM (cfr. anche n. 1.5.8), si potrebbe colmare la lacuna rispetto alla direttiva 2003/6/CE e alle piazze finanziarie estere.
43 Cfr. note n. 10, 11, 29 e 30.
44 In merito agli eventuali rischi per la reputazione della piazza finanziaria svizzera cfr. n. 1.5.8.