Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 43 pagine

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1.5.6 Divieto di operazioni insider

La nuova fattispecie del divieto di operazioni insider include le medesime operazioni insider vietate dalla direttiva 2003/6/CE sugli abusi di mercato (cfr. art. 1 n. 1, 2 e 3 della direttiva 2003/6/CE).

Secondo la nuova proposta gli autori potenziali sono in definitiva coloro che dispongono di un’informazione insider. In questo senso sono toccate dal divieto delle operazioni insider le persone che hanno accesso a informazioni insider a mente della loro attività professionale, senza necessariamente essere in un rapporto contrattuale con la società di cui sono trattati i valori mobiliari. È parimenti inclusa la conoscenza casuale di informazioni insider. Anche le transazioni con strumenti finanziari derivati standardizzati e non standardizzati il cui valore dipende dai valori mobiliari trattati in borsa sono esplicitamente sottoposte al divieto di operazioni insider. Sono inoltre incluse le raccomandazioni di acquisto e di vendita basate su informazioni insider.

Utilizzando il concetto di informazione (anziché di fatto) il diritto svizzero si adegua alla terminologia usuale della direttiva 2003/6/CE e agli ordinamenti nazionali degli Stati membri dell’UE. Questa circostanza non comporta un’estensione materiale del campo di applicazione della norma penale.

Il progetto utilizza il concetto di informazione «confidenziale», mentre la direttiva 2003/6/CE parla di «un’informazione che ha un carattere preciso, che non è stata resa pubblica». Da un esame attento risulta che il concetto svizzero è più chiaro e più preciso. Dato che il divieto di operazioni insider è perseguito penalmente l’esigenza della certezza ai sensi dell’articolo 1 CP è elevata. È pertanto giustificato mantenere il concetto di informazione «confidenziale».

Come autori rientrano in linea di conto unicamente le persone fisiche (cfr. anche il numero qui appresso). Le operazioni insider vietate dalla legislazione in materia di vigilanza (circolare 08/38 della FINMA sulle regole di condotta sul mercato) valgono soltanto per le imprese assoggettate. Il diritto svizzero si scosta dalla direttiva 2003/6/CE nella misura in cui la legislazione in materia di vigilanza non vieta alcun comportamento alle imprese non assoggettate.

1.5.7 Persone giuridiche

Gli autori potenziali di manipolazioni dei corsi e di operazioni insider sono soltanto persone fisiche, ma non persone giuridiche. In caso di inclusione di queste fattispecie nel catalogo dei reati dell’articolo 102 capoverso 2 CP (responsabilità penale secondaria dell’impresa), per impedire un’eventuale punibilità le imprese dovrebbero provvedere con tutte le misure organizzative ragionevoli affinché nell’esercizio della loro attività d’affari non vengano effettuate operazioni insider, circostanza che non è realizzabile a mente della sorveglianza totale necessaria di fatto e sarebbe vincolata a costi eccessivi. Questo modo di procedere appare sproporzionato anche perché i vantaggi patrimoniali realizzati da un’impresa per il fatto di un reato insider o di una manipolazione dei corsi potrebbero essere confiscati anche senza punibilità dell’impresa (art. 70 cpv. 1 CP).

Per quanto riguarda la compatibilità di questa soluzione con la direttiva 2003/6/CE si rinvia ai due numeri precedenti.