Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 43 pagine
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1.5.8 Conclusione
La revisione della legge sulle borse persegue l’adozione di norme di diritto materiale e di diritto procedurale più maneggevoli che sanzionino in maniera efficiente i comportamenti illeciti sul mercato e tengano conto delle regolamentazioni internazionali. Sia rispetto alla legislazione in vigore, sia in un raffronto trasversale con il diritto europeo il progetto propone numerose importanti innovazioni che si ripercuoteranno positivamente sulla reputazione della piazza finanziaria svizzera. Il corso delle istanze penali viene razionalizzato nel senso che la competenza del perseguimento e del giudizio dei reati borsistici è trasferita al Ministero pubblico della Confederazione e al Tribunale penale federale. Le fattispecie penali del divieto di operazioni insider e delle manipolazioni dei corsi sono oggetto di un nuovo disciplinamento. Il divieto, fondato sulla legislazione in materia di vigilanza, di comportamenti di manipolazione del mercato nocivi al mercato dei capitali si applica d’ora in poi anche alle persone non assoggettate (vigilanza generale o vigilanza estesa sui mercati finanziari). Le innovazioni corrispondono in ampia misura alla direttiva 2003/6/CE. Si tiene inoltre integralmente conto delle Raccomandazioni del GAFI. Grazie a questa revisione è resa possibile la ratifica della Convenzione riveduta del Consiglio d’Europa del 16 maggio 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo. Tale ratifica è di importanza internazionale per la Svizzera anche perché dal 18 novembre 1009 il nostro Paese ha assunto la presidenza del Consiglio d’Europa.
Da un raffronto delle proposte di vigilanza generale o di vigilanza estesa sui mercati finanziari con la direttiva 2003/6/CE emerge che la regolamentazione del diritto svizzero corrisponde alla tendenza a livello internazionale di vietare per l’essenziale i comportamenti illeciti di mercato in ambito di legislazione in materia di vigilanza anziché nel quadro del diritto penale.
Le deviazioni rispetto alla direttiva e quindi i rischi per la reputazione della piazza finanziaria svizzera consistono nel fatto che, secondo la variante B, la legislazione in materia di vigilanza relativa alla manipolazione dei corsi e del mercato da parte delle persone non assoggettate limita il divieto a determinati comportamenti (art. 33e–33g AP-LBVM) e non include altre transazioni vere e proprie che potrebbero rivelarsi un elevato potenziale di danno per la funzionalità del mercato dei capitali45.
In considerazione delle recenti esperienze gli eventuali rischi che ne potrebbero risultare per la reputazione della piazza finanziaria svizzera non possono essere trascurati. Esistono manipolazioni che possono essere effettuate per il tramite di transazioni vere e proprie e possono pregiudicare la reputazione di un mercato o di un emittente, come ad esempio l’influenzamento del corso di chiusura o del corso a fine anno, rispettivamente la manipolazione del prezzo di liquidazione (banging the close, trading the window), la manipolazione del titolo di base per suscitare intenzionalmente uno sbarramento sui prodotti strutturati, la costituzione di una posizione di predominio sul mercato a pronti o sul mercato dei futures per poter stabilire il prezzo di un valore mobiliare (cornering the market, squeeze o anche short squeeze con l’ausilio di short transactions). I corner o squeeze riappaiono continuamente,
45 Conformemente all’articolo 33g AP-LBVM sono colpiti dal divieto (oltre alle operazioni insider e alla manipolazione dei corsi; art. 33e e 33f AP-LBVM) lo scalping, il front running nonché la manipolazione del volume di trattazione (wash sales e matched orders, cfr. note n. 10,11, 29 e 30). Non ne sono invece toccati il ramping/capping/pegging, lo squeezing/cornering e lo spoofing (cfr. note n. 16– 21).