Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/94: Modifica della legge sull'ingegneria genetica per la proroga della moratoria OGM nell'agricoltura · 11 pagine

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Numero di riferimento/incarto: H473-1088

3.3 Ripercussioni finanziarie e a livello di personale per Confederazione e Cantoni

Come previsto, la moratoria non ha avuto ripercussioni rilevanti su finanze e personale di Confederazione e Cantoni. Lo stesso varrà anche per la sua proroga.

4 Rapporto con il programma di legislatura

Il disegno di legge non è menzionato nel decreto federale del 18 settembre 2008 sul programma di legislatura 2007-2011 (FF 2008 7469). Il 14 maggio 2008 il Consiglio federale ha incaricato il DATEC sulla base di un documento interlocutorio del 30 aprile 2008 di elaborare un messaggio per una proroga di tre anni della moratoria.

5 Aspetti giuridici

5.1 Proporzionalità delle norme costituzionali e delle leggi, forma di emanazione

Materialmente il disegno di legge si basa sull’articolo 120 capoverso 1 della Costituzione federale: la moratoria si prefigge di tutelare le persone, la loro proprietà e l’ambiente dagli abusi dell’ingegneria genetica. Si tratta di un divieto a tempo determinato e parziale, che riguarda soltanto l'agricoltura e può essere motivato obiettivamente (cfr. in particolare cifra 1.3). Contrariamente a una moratoria generale, il disegno di legge non va oltre i limiti della Costituzione federale, che in linea di principio approva l’ingegneria genetica in quanto tale.

Formalmente, il disegno di legge è basato sull'articolo 120 capoverso 2 della Costituzione federale, che conferisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sull’utilizzazione del patrimonio genetico ed ereditario di animali, piante e altri organismi. Poiché si tratta di una disposizione normativa importante, la moratoria deve essere promulgata sotto forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 Cost.). A causa del suo punto di riferimento normativo, ossia il procedimento tecnico dell’ingegneria genetica, la legge sull’ingegneria genetica è il contenitore appropriato per la proroga della moratoria, sancita dalla Costituzione in virtù di un'iniziativa popolare.

Quale divieto triennale di rilasciare autorizzazioni per la messa in commercio a scopi agricoli, forestali od orticoli di materiale di moltiplicazione vegetale geneticamente modificato e di animali geneticamente modificati, la moratoria limita la libertà economica ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione federale (cfr. messaggio FF 2004 4365, 4379). Questa limitazione è ammessa conformemente alle condizioni dell’articolo 36 della Costituzione federale. Con l’articolo 37a (nuovo) della legge sull’ingegneria genetica viene creata la base legale necessaria per la limitazione dei diritti fondamentali (art. 36 cpv. 1 Cost.). Dato che il divieto è emanato per tutelare l’uomo, la fauna, l’ambiente e la varietà biologica come pure per proteggere la produzione di prodotti non geneticamente modificati, vi è un sufficiente interesse pubblico per limitare la libertà economica (art. 36 cpv. 2 Cost.). Questa limitazione è proporzionata dato che il divieto è a tempo determinato e parziale (art. 36 cpv. 3 Cost.).

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

5.2.1 Organizzazione mondiale del commercio OMC

Il Consiglio federale ha illustrato il rapporto della moratoria con l’arsenale legislativo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) già nel suo messaggio del 18 agosto 2004 (FF 2004 4365, 4979 segg.). È giunto alla conclusione che non è possibile stabilire in modo conclusivo se la moratoria per il materiale di moltiplicazione vegetale geneticamente modificato nell'agricoltura sia compatibile o no con il diritto dell’OMC. Le argomentazioni presentate sono tuttora pertinenti e non vengono ripetute in questa sede.

Per quando riguarda la controversia legale dell’OMC (WT/DS291-293, European Communities – Measures Affecting the Approval and Marketing of Biotech Products), ancora in sospeso nel 2004 ma nel frattempo risolta, tra gli Stati Uniti d’America, il Canada e l’Argentina da un lato e le Comunità europee (UE) dall’altro, il suo risultato non può essere trasposto, né in termini assoluti né diretti, alla

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