Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/94: Modifica della legge sull'ingegneria genetica per la proroga della moratoria OGM nell'agricoltura · 11 pagine

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Numero di riferimento/incarto: H473-1088

moratoria svizzera sulla coltivazione agricola di OGM. Nel suo rapporto del 29 settembre 2006, il competente gruppo speciale dell’OMC ha constatato due violazioni dell’accordo OMC sull’applicazione di misure relative alla salute e alla legislazione fitosanitaria (Convenzione SPS, appendice 1A.4 sull’Accordo OMC; RS 0.632.20), che contiene anzitutto disposizioni esecutive sull’articolo XX lettera b dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT; RS 0.632.21): da un lato con la sua moratoria di fatto in materia di ammissione di OGM, alimenti, foraggi e sementi inclusi, la CE ha violato il divieto di ritardo nelle procedure di ammissione (art. 8 e app. C cifra 1 lett. a Convenzione SPS), dall’altro parecchi Stati membri hanno adottato misure di protezione (divieti per singoli prodotti) senza valutare a sufficienza il rischio e senza alcuna corroborazione scientifica (violazione dell’art. 2 cifra 2 come pure art. 5 cifra 1 e 7 Convenzione SPS).

Nella moratoria svizzera la situazione iniziale è differente, in quanto riguarda soltanto la messa in commercio, ossia in particolare la coltivazione di materiale di moltiplicazione vegetale geneticamente modificato, e non in generale gli OGM, inclusi gli alimenti e i foraggi.. Per quanto riguarda questo settore, non è escluso che durante un periodo limitato di tempo la Svizzera possa invocare legalmente il principio di prevenzione dell’articolo 5 cifra 7 della Convenzione SPS finché saranno disponibili le informazioni e i risultati di ricerca supplementari necessari per una valutazione più obiettiva del rischio. Del resto, è tuttora possibile in qualsiasi momento fare della ricerca con gli OGM interessati dalla moratoria nei sistemi chiusi e per mezzo di immissioni sperimentali nell’ambiente conformi alle prescrizioni legali vigenti e, dopo aver terminato con successo la fase di ricerca, eseguire la procedura di approvazione per l’immissione nell’ambiente al termine della moratoria.

5.2.2 Comunità Europea

Come già menzionato nel messaggio del 18 agosto 2004 (FF 2004 4365, 4378 segg.) come pure all’inizio di questo documento (cifra 1.5), la moratoria svizzera non è conforme al diritto vigente delle Comunità europee. La direttiva 2001/18/CE del 12 marzo 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’immissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e per la soppressione della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (direttiva CE sull’immissione; GU L 106 del 17 aprile 2001, p. 1 segg.) prevede decisioni sull’immissione nell’ambiente di materiale di moltiplicazione vegetale geneticamente modificato, previo esame caso per caso. Sebbene in alcuni Stati membri dell’UE siano in vigore divieti relativi alla messa in commercio di OGM nel territorio soggetto alla loro sovranità (vedere cifra 1.5), dal 2004 nell’UE non vige più una moratoria di fatto per l’ammissione di tali organismi..

In considerazione di questa situazione vale tuttora che la moratoria svizzera possa essere considerata dall’UE come un ostacolo non tariffario al libero scambio ai sensi dell'articolo 13 dell’accordo di libero scambio del 22 luglio 1972 tra la Svizzera e la Comunità economica europea (RS 0.632.401) (cfr. messaggio FF 2004 4365, 4378 segg.). Ci si deve tuttavia domandare se, considerata la situazione attuale nell’UE, in cui alcuni Stati membri hanno vietato la coltivazione di sementi geneticamente modificate autorizzate, basandosi sulla clausola di salvaguardia dell’articolo 23 della direttiva CE sull’immissione (cfr. cifra 1.5), vi possa poi veramente essere una barriera al libero scambio.

5.2.3 Protocollo di Cartagena

Si deve inoltre tener conto del rapporto tra la moratoria e il protocollo di Cartagena del 29 gennaio 2000 sulla biosicurezza relativo alla Convenzione sulla diversità biologica (RS 0.451.431), che disciplina in prima linea aspetti del trasferimento transfrontaliero di OGM (cfr. messaggio FF 2004 4365, 4379). Quale parte contraente, la Svizzera può trattare le domande di autorizzazione per l’importazione di OGM sia in base al proprio arsenale legislativo, che è compatibile con il protocollo, o secondo una procedura stabilita dal protocollo (cfr. art. 9 cifra 2 lett. c e cifra 3, art. 10 e art. 14 cifra 4). Almeno nell’ambito di quest’ultimo si deve decidere in base a valutazioni scientifiche del rischio, in modo che nel processo decisionale vi sia anche spazio per tener conto del principio di prevenzione (cfr. art. 1 e 10 cifra 6 e appendice III del protocollo). La Svizzera potrebbe invocare queste circostanze nel caso del divieto d’importazione a tempo determinato, in particolare di sementi.

11/11 268/2006-02509/01/11/01/H473-1088