Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/94: Modifica della legge sull'ingegneria genetica per la proroga della moratoria OGM nell'agricoltura · 11 pagine

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Numero di riferimento/incarto: H473-1088

Formalmente la proroga della moratoria avviene nella legge sull’ingegneria genetica e non nella Costituzione federale. In virtù dell'articolo 120 capoverso 2 Cost., la Confederazione è espressamente autorizzata a emanare prescrizioni in merito all’utilizzo del patrimonio genetico ed ereditario di animali, piante e altri organismi. Ciò è stato fatto per mezzo della legge sull’ingegneria genetica. Inoltre la Costituzione federale non va gravata, nella misura del possibile, con regolamenti di carattere temporaneo, soprattutto perché implicano una (e nel presente caso una nuova) votazione popolare obbligatoria.

1.5 Diritto comparativo e rapporto con il diritto europeo

In linea di principio, la moratoria vigente in Svizzera – e con essa anche la relativa proroga – non sono conformi al diritto vigente delle Comunità europee (per maggiori dettagli a tal proposito vedasi alla cifra 5.2.2). Va tuttavia detto che, tra il 1998 e il 2004, anche nell’Unione europea vigeva in maniera transitoria una moratoria di fatto per l’ammissione di OGM (cfr. messaggio FF 2004 4365, 4378). Nell'UE l'ammissione e la messa in commercio di OGM, in particolare di piante agricole geneticamente modificate, continuano ad essere motivo di controversia. Ad esempio, in Francia il permesso di coltivazione del mais Bt MON810, che è l'unico OGM rilevante per l’utilizzazione agricola tra quelli ammessi come sementi nell’UE, è stato sospeso dalla fine del 2007, con riferimento alle nuove conoscenze scientifiche e al principio di prevenzione. Anche in altri Stati membri dell’UE come l’Austria, la Grecia, l’Ungheria, la Polonia o la Romania, dalla scadenza della moratoria di fatto relativa all’ammissione, la coltivazione di piante agricole geneticamente modificate è stata vietata o impedita in certi periodi o del tutto.

2 Spiegazioni relative ai singoli articoli

2.1 Articolo 12a (nuovo) LIG

Al tempo stesso della proroga della moratoria la legge sull’ingegneria genetica deve essere completata con una disposizione sul diritto d'opposizione e sul diritto di ricorso nell'ambito della procedura di autorizzazione per l’immissione sperimentale nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e per la messa in commercio di organismi geneticamente modificati, destinati all’impiego nell'ambiente secondo le disposizioni. Un tale completamento è già stato sollecitato dal Tribunale federale nel 2003 e si impone in considerazione del principio di legalità. Non si tratta di una regolamentazione veramente nuova, bensì del passaggio della regolamentazione esistente della procedura d'opposizione (art. 36 cpv. 2 e 3, art. 42 cpv. 2 OEDA) dal livello di ordinanza a quello di legge.

In linea di principio può ricorrere contro una disposizione chi ha partecipato alla procedura precedente o non ha avuto la possibilità di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, LPA; RS 172.021), o chi ha qualità di parte (art. 6 LPA). Il fatto che, nell’ambito di una procedura generale di consultazione, qualcuno formuli una presa di posizione in merito alla pubblicazione di una richiesta per l’immissione sperimentale nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e per la messa in commercio di organismi geneticamente modificati, destinati all’impiego nell'ambiente secondo le disposizioni, (art. 36 cpv. 4 risp. art. 42 cpv. 3 OEDA) non giustifica l’acquisizione di diritti di parte. La persona interessata deve anzi far valere la sua qualità di parte espressamente e in modo giustificato, per poter in seguito rivendicare diritti di parte e ad esempio presentare reclamo (art. 36 cpv. 3 risp. art. 42 cpv. 3 OEDA). Le obiezioni devono essere fatte valere già davanti all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione, ossia il più presto possibile e non solo prima dell'istanza di ricorso. L’effetto di esclusione si fonda quindi sulla gestione dei processi. L’esclusione della procedura come norma fondamentale sui diritti e obblighi di persone ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 Cost.. non può essere emanata a livello di ordinanza, bensì solo sotto forma di legge federale. Che non basta sancire con un’ordinanza l’effetto di esclusione è stato esplicitamente stabilito dalla sentenza del 12 marzo 2003 del Tribunale federale sull’un immissione sperimentale nell’ambiente di frumento geneticamente modificato a Lindau (ZH) (sentenza del

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