Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/94: Modifica della legge sull'ingegneria genetica per la proroga della moratoria OGM nell'agricoltura · 11 pagine

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Numero di riferimento/incarto: H473-1088

del 7 dicembre 1998 sulla produzione e sulla messa in commercio di materiale vegetale di moltiplicazione (ordinanza sulle sementi; RS 916.151). Esso comprende sementi, tuberi-seme, marze per innesto, portainnesti e tutte le altre parti di piante, compresi i materiali fabbricati in vitro, destinati alla moltiplicazione, semina, piantagione o ripiantagione. Anche il termine "utilizzazione" impiegato alla lettera a dell’articolo costituzionale è stato sostituito con il termine "scopo", per prevenire eventuali difficoltà di delimitazione rispetto al termine "utilizzazione" dell’articolo 5 capoverso 4 della legge sull’ingegneria genetica.

Con la limitazione ai sensi dell’articolo 9 della legge sull’ingegneria genetica relativa alla modificazione operata mediante ingegneria genetica di vertebrati il divieto dell’articolo 197 cifra 7 lettera b Costituzione federale è divenuto completamente irrilevante; l’articolo costituzionale concerne solo ancora gli animali invertebrati non ancora utilizzati finora in Svizzera nel settore dell’agricoltura per modificazioni mediante ingegneria genetica, ad esempio i molluschi e le api mellifere (cfr. messaggio FF 2004 4365, 4370 segg e 4375). Nonostante la rilevanza pratica quasi inesistente, il divieto temporaneo della messa in commercio di animali geneticamente modificati nell’agricoltura deve essere tuttavia ripreso nell’articolo 37a LIG per ragioni di completezza.

Si può inoltre rinunciare a menzionare esplicitamente il divieto d’importazione, poiché ai sensi dell’articolo 5 capoverso 5 della legge sull’ingegneria genetica l’importazione rientra in ogni caso nella messa in commercio, che è pure vietata. Il fatto di rinunciare a un divieto esplicito d’importazione chiarisce inoltre che l’importazione di OGM per attività in sistemi chiusi e per esperimenti d’immissione nell’ambiente non è interessata dalla moratoria.

Il divieto diretto della messa in commercio viene infine sostituito con un divieto destinato alle autorità competenti per il rilascio di autorizzazioni per la messa in commercio di OGM per gli scopi menzionati, e ciò è materialmente equivalente. Un divieto di autorizzazione corrisponde alla sistematica della legge sull’ingegneria genetica, che subordina la messa in commercio di OGM all'obbligo di autorizzazione (art. 12) e minaccia pene per la messa in commercio senza autorizzazione (art. 35 cpv. 1 lett. c). Con questa terminologia si garantisce che la violazione della moratoria sia sanzionata secondo un regolamento chiaro con le disposizioni penali vigenti. Viene pure detto esplicitamente che sia l’eventuale esecuzione di una procedura di autorizzazione durante la moratoria che il rilascio di un'autorizzazione per il periodo dopo la scadenza della moratoria sono ammessi già prima del 27 novembre 2013.

2.4 Articolo 29dbis (nuovo) LPAmb

Dato che la procedura per l'immissione nell’ambiente o la messa in commercio di organismi patogeni e di piccoli invertebrati originari di altre regioni è strutturata in modo analogo a quella per gli OGM (cfr. art. 36 segg. e 42 segg. OEDA), la legge sulla protezione dell'ambiente va completata con una disposizione per tali organismi, corrispondente all’articolo 12a LIG (cfr. qui sopra alla cifra 2.1). Visto l’articolo 29f capoverso 2 lettera b LPAmb il Consiglio federale ha dichiarato l'immissione nell’ambiente e la messa in commercio di piccoli invertebrati originari di altre regioni soggette ad autorizzazione (cfr. art. 17 e 25 OEDA), per cui nel nuovo articolo 29dbiscapoverso 1 si rinvia direttamente a quella disposizione.

2.5 Articoli 60 e 61 LPAmb

Al contempo, con l'introduzione della nuova disposizione dell’articolo 29dbis, le disposizioni penali degli articoli 60 e 61 LPAmb devono essere adeguate alla nuova sistematica del codice penale (cfr. art. 333 cpv. 2 lett. b e c CP) anche nella legge sulla protezione dell'ambiente). Attualmente una violazione viene punita non con carcere o ammenda ma con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 60 cpv. 1 LPAmb). Con il nuovo sistema penale, la misura penale originariamente più severa di cui all’articolo 60 capoverso 1 LPAmb volta a punire chi ha causato un pericolo grave viene equiparata alla misura penale di massima di cui al capoverso 1, cosicché la qualificazione può essere soppressa. D’ora in poi, la fattispecie di un atto che mette in grave pericolo la collettività e l’ambiente viene considerato esclusivamente nell'ambito della commisurazione generale della pena ai sensi dell’articolo 47 segg. CP. Infine, per le violazioni commesse per negligenza va comminata soltanto

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