Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/94: Modifica della legge sull'ingegneria genetica per la proroga della moratoria OGM nell'agricoltura · 11 pagine
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Numero di riferimento/incarto: H473-1088
Tribunale federale 129 II 286, 296): "Nell’interesse della certezza del diritto e della chiarezza dello svolgimento della procedura, per gli esperimenti d’immissione nell’ambiente sarebbe ragionevole definire mediante un decreto formale una procedura d'opposizione o una procedura particolare di obiezione con effetto di esclusione". Questa constatazione si applica per analogia anche alla messa in commercio di OGM nell’ambiente secondo le disposizioni, vale a dire la messa in circolazione diretta, cosicché l’effetto di esclusione vale anche per le associazioni, cui spetta un diritto di ricorso ai sensi dell’articolo 28 LIG.
È perciò indicato che le richieste di autorizzazione per l’immissione sperimentale nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e per la messa in commercio di organismi geneticamente modificati, destinati all’impiego nell'ambiente secondo le disposizioni, il termine di opposizione e l’effetto di esclusione siano esplicitamente definiti nella legge sull’ingegneria genetica. Corrispondenti disposizioni di esclusione sono anche contenute in numerose altre leggi federali, ad esempio nell’articolo 62e della legge del 22 dicembre 1916 sulle forze idriche (LUFI; RS 721.80), nell’articolo 27d della legge federale dell’8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN; RS 725.11) o nell’articolo 37f della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0). Non sono interessate dall’effetto di esclusione le procedure di autorizzazione sulla messa in commercio di farmaci, alimenti e foraggi geneticamente modificati. In questi settori non viene effettuata nessuna utilizzazione nell’ambiente secondo le disposizioni (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. j OEDA) e i documenti relativi alla domanda non devono essere depositati pubblicamente (cfr. art. 42 cpv. 2 OEDA e contrario).
2.2 Articolo 35 LIG
Le disposizioni penali della LIG devono essere adeguate alla nuova sistematica del codice penale (cfr. art. 333 cpv. 2 lett. b e c CP). Anziché con carcere o ammenda, attualmente una violazione viene punita con detenzione sino a tre anni o con pena pecuniaria (cpv. 1). Con il nuovo sistema penale viene equiparata alla misura penale del capoverso 1 anche la misura penale originariamente più severa del capoverso 2 per la messa in pericolo grave dell’uomo, della fauna e dell’ambiente. Il capoverso 2 può pertanto essere soppresso. D’ora in poi, si terrà conto della messa in pericolo grave esclusivamente nell'ambito della commisurazione generale della pena ai sensi dell’articolo 47 segg. CP. Infine per le violazioni commesse per negligenza si deve comminare soltanto una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, invece della detenzione fino a sei mesi o della multa come finora (cpv. 3).
Al contempo le disposizioni penali della legge sull’ingegneria genetica, ovvero l’articolo 35 capoverso 1 lettera d e g nonché capoverso 3 LIG sono state formulate a prescindere dal sesso. Il significato materiale di tali disposizioni rimane uguale.
2.3 Articolo 37a (nuovo) LIG
La moratoria esistente ai sensi dell’articolo 197 cifra 7 Cost. deve essere riportata nella legge sull’ingegneria genetica senza variare la sua portata materiale. Il testo della disposizione deve tuttavia essere liberato da punti oscuri e armonizzato con la terminologia nonché la sistematica della legge sull’ingegneria genetica. Il fatto di figurare come penultimo articolo della legge sull’ingegneria genetica è dato dal suo carattere transitorio.
Secondo l'interpretazione incontestata del Consiglio federale (cfr. qui sopra cifra 1.3.2 e messaggio nel FF 2004 4365, 4369) e secondo la prassi la moratoria si limita ai divieti menzionati esplicitamente nell’articolo 197 cifra 7 lettera a e b Cost.. Si può pertanto rinunciare a riprendere nella legge sull’ingegneria genetica il termine di "agricoltura svizzera esente da ingegneria genetica", che necessita di un’interpretazione.
Il divieto dell’articolo 197 cifra 7 lettera a Cost. viene completato con il concetto del “materiale vegetale di moltiplicazione geneticamente modificato”, per operare un chiaro distinguo rispetto ad altri mezzi di produzione agricoli. I mezzi di produzione agricoli determinanti sono elencati nell’articolo 158 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1). Il termine tecnico di “materiale vegetale di moltiplicazione” viene descritto nell’articolo 2 lettera a dell’ordinanza del DFE
6/11 268/2006-02509/01/11/01/H473-1088