Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/94: Modifica della legge sull'ingegneria genetica per la proroga della moratoria OGM nell'agricoltura · 11 pagine

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Numero di riferimento/incarto: H473-1088

una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere e non più una detenzione fino a sei mesi o una multa come finora (art. 60 cpv. 2 LPAmb).

Per quanto riguarda le trasgressioni, per i reati commessi intenzionalmente vengono d’ora in poi comminate multe fino a un massimo di 20 000 franchi (e non più l’arresto o un’ammenda) (art. 61 cpv. 1 LPAmb). Tenuto conto della limitazione tuttora necessaria nei confronti di reati commessi per negligenza e considerate le disposizioni analoghe – ad esempio nell’articolo 43 della legge forestale del 4 ottobre 1991 (LFO; RS 921.0) o nell’articolo 50 della legge del 15 dicembre 2000 sui prodotti chimici (LPChim; RS 813.1) – l’ammontare della multa è appropriato. Per i reati perpetrati per negligenza viene tuttora comminata una multa, che ammonta al massimo a 10 000 franchi e non più a 5 000 franchi come finora (art. 106 cpv. 1 CP). Il tentativo e la complicità rimangono passibili di pena (art. 61 cpv. 3 LPAmb). Nell’articolo 61a capoverso 1 LPAmb rimane pure invariata la comminazione di multe fino al quintuplo della tassa evasa o a rischio oppure del profitto.

3 Ripercussioni della moratoria

3.1 Ripercussioni politico-economiche

Con la proroga della moratoria le prescrizioni sulla messa in commercio di organismi geneticamente modificati, destinati all’impiego nell'ambiente secondo le disposizioni, restano di fatto abrogate per altri tre anni. Fino al 27 novembre 2013 non possono essere rilasciate autorizzazioni per la messa in commercio a scopi agricoli, forestali od orticoli di materiale di moltiplicazione vegetale geneticamente modificato.

I prodotti OGM interessati dalla moratoria sono attualmente distribuiti sul mercato mondiale a mala pena da dieci grandi aziende attive per lo più a livello internazionale. Tra queste vi è anche una ditta con sede principale in Svizzera.

Attualmente, le piante geneticamente modificate di queste dieci ditte sono coltivate in tutto il mondo su una superficie ben superiore a 100 milioni di ha. Per tutte queste grandi aziende è economicamente quasi irrilevante che una parte della superficie agricola svizzera, comunque esigua in un’ottica globale, possa essere coltivata con OGM. Non è però escluso che la chiusura per altri tre anni del "mercato interno svizzero“ sfavorisca dal punto di vista dell’immagine l'azienda svizzera interessata.

Tutte le altre aziende svizzere attive nel campo della biotecnologia non operano nel settore interessato dalla moratoria, e non sono quindi toccate o non lo sono per lo meno direttamente neanche dalla sua proroga.

Come fu già il caso nel 2004 con l’introduzione della moratoria (cfr. messaggio FF 2004 4365, 4375), si ritiene che anche la sua proroga avrà ripercussioni positive sulla domanda di prodotti agricoli svizzeri presso i consumatori interni ed esteri, i quali privilegiano generi alimentari prodotti convenzionalmente. Con la proroga, i consumatori hanno la certezza che per altri tre anni non verranno prodotti in Svizzera generi alimentari geneticamente modificati.

Nel loro complesso, le ripercussioni positive e negative sull’economia svizzera della proroga della moratoria dovrebbero essere alquanto esigue e tendere a controbilanciarsi (in merito agli interessi pubblici per una proroga cfr. cifra. 1.4).

3.2 Ripercussioni sulla ricerca

Nel suo messaggio del 18 agosto 2004 il Consiglio federale non ha previsto ripercussioni immediate sulla ricerca, non essendo essa direttamente interessata dalla moratoria. Ha invece ritenuto che

- a livello internazionale il prestigio della Svizzera come polo di attrazione della ricerca potrebbe risentirne;

- gli investimenti dell’economia nella ricerca potrebbero essere ridotti, e

- le prospettive incerte potrebbero indurre i ricercatori a emigrare e con ciò causare una perdita di conoscenze (FF 2004 4365, 4375 segg.).

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