Avamprogetto LFCITES
Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 12 pagine
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2A tale scopo, durante gli usuali orari di apertura, possono accedere anche senza preannuncio ai locali e alle installazioni in cui si trovano tali esemplari o in cui si presuppone che si trovino tali esemplari.
3Possono consultare i registri di controllo degli effettivi e, ai fini di identificazione degli esemplari, prelevare campioni.
4Hanno qualità di organi di polizia giudiziaria.
Art. 15 Controlli al momento dell’importazione, del transito e dell’esporta-
zione
Gli organi di controllo verificano gli esemplari di specie protette al momento dell’importazione, del transito e dell’esportazione.
Art. 16 Misure
In caso di contestazioni, gli organi di controllo dispongono una delle seguenti misure:
a. rilascio con riserva;
b. respingimento;
c. sequestro.
Art. 17 Sequestro
1Gli organi di controllo sequestrano gli esemplari di specie protette se:
a. in caso di contestazione, il rilascio degli esemplari con riserva o il
respingimento nei confronti del mittente non è possibile;
b. in caso di contestazione, un respingimento non è ragionevolmente
sostenibile per ragioni di protezione degli animali;
c. è fondato il sospetto che vi siano esemplari messi in circolazione
illegalmente;
d. al momento dell’importazione, del transito o dell’esportazione mancano le
autorizzazioni o i certificati previsti dalla CITES;
e. esemplari dichiarati non sono esibiti agli organi di controllo; oppure
f. al momento del controllo all’interno del Paese non sono esibiti documenti
validi o manca la prova della circolazione legale.
2Il Consiglio federale disciplina lo stoccaggio degli esemplari sequestrati nonché il ricovero delle piante e degli animali vivi sequestrati.
Art. 18 Confisca
1L’UFV confisca gli esemplari sequestrati di specie protette se: