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Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 12 pagine

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2A tale scopo, durante gli usuali orari di apertura, possono accedere anche senza preannuncio ai locali e alle installazioni in cui si trovano tali esemplari o in cui si presuppone che si trovino tali esemplari.

3Possono consultare i registri di controllo degli effettivi e, ai fini di identificazione degli esemplari, prelevare campioni.

4Hanno qualità di organi di polizia giudiziaria.

Art. 15 Controlli al momento dell’importazione, del transito e dell’esporta-

zione

Gli organi di controllo verificano gli esemplari di specie protette al momento dell’importazione, del transito e dell’esportazione.

Art. 16 Misure

In caso di contestazioni, gli organi di controllo dispongono una delle seguenti misure:

a. rilascio con riserva;

b. respingimento;

c. sequestro.

Art. 17 Sequestro

1Gli organi di controllo sequestrano gli esemplari di specie protette se:

a. in caso di contestazione, il rilascio degli esemplari con riserva o il

respingimento nei confronti del mittente non è possibile;

b. in caso di contestazione, un respingimento non è ragionevolmente

sostenibile per ragioni di protezione degli animali;

c. è fondato il sospetto che vi siano esemplari messi in circolazione

illegalmente;

d. al momento dell’importazione, del transito o dell’esportazione mancano le

autorizzazioni o i certificati previsti dalla CITES;

e. esemplari dichiarati non sono esibiti agli organi di controllo; oppure

f. al momento del controllo all’interno del Paese non sono esibiti documenti

validi o manca la prova della circolazione legale.

2Il Consiglio federale disciplina lo stoccaggio degli esemplari sequestrati nonché il ricovero delle piante e degli animali vivi sequestrati.

Art. 18 Confisca

1L’UFV confisca gli esemplari sequestrati di specie protette se: