Avamprogetto LFCITES

Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 12 pagine

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a. secondo le disposizioni del diritto internazionale, per l'importazione, il

transito o l'esportazione di tali esemplari non possono essere rilasciati autorizzazioni o certificati;

b. i documenti o le prove mancanti non sono presentati entro il termine

fissato; oppure

c. gli esemplari dichiarati non sono esibiti agli organi di controllo entro il

termine fissato.

2Gli esemplari confiscati sono rispediti al Paese esportatore oppure conservati, eliminati o alienati. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 19 Procedura di controllo

Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di controllo per

l’importazione, il transito e l’esportazione nonché per i controlli all’interno del Paese.

Art. 20 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere e straniere

Le autorità federali incaricate dell’esecuzione e del procedimento penale possono collaborare con le autorità estere nonché con le organizzazioni e gli organismi internazionali competenti e coordinare le inchieste, purché:

a. queste attività siano necessarie all’esecuzione della presente legge e del

diritto internazionale in materia;

b. le autorità estere o le organizzazioni e gli organismi internazionali siano

sottoposti al segreto d’ufficio che corrisponde a quello previsto nel diritto svizzero.

Art. 21 Commissione tecnica

1Il Consiglio federale istituisce una Commissione tecnica che fornisce consulenza all’UFV su tutte le questioni tecniche.

2La Commissione tecnica corrisponde all’autorità scientifica definita nella CITES.

Sezione 4: Costi e tasse

Art. 22

1Sono riscosse tasse per le decisioni e le prestazioni degli organi di controllo.

2Chiunque dichiara il falso, fornisce informazioni incomplete o ingannevoli al momento della dichiarazione, nei documenti di accompagnamento o agli organi di controllo, deve sostenere i costi dell’identificazione degli esemplari della persona responsabile.

3I costi legati alle misure prese in seguito a una contestazione sono a carico della persona responsabile.