Avamprogetto LFCITES
Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 12 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
b. circolazione: la cessione e l’accettazione a pagamento e gratuita,
l’importazione, il transito e l’esportazione, l’offerta nonché il possesso di esemplari di specie protette.
c. persone responsabili:
1. le persone che all’atto dell’importazione, del transito e
dell’esportazione di esemplari di specie protette sono soggette all’obbligo di dichiarazione e di autorizzazione, nonché
2. i detentori, i possessori o i proprietari di esemplari di specie protette;
d. importazione: l’introduzione di esemplari sul territorio svizzero, incluse le
enclavi doganali svizzere e le enclavi doganali estere;
e. transito: il trasporto di esemplari attraverso il territorio doganale svizzero;
f. esportazione: il trasporto di esemplari nel territorio doganale estero.
Art. 4 Trattati internazionali
1Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sul controllo della circolazione di specie di fauna e di flora i cui effettivi sono minacciati di estinzione.
2Il DFE può concludere trattati di attuazione dei trattati di cui al capoverso 1.
3L’Ufficio federale di veterinaria (UFV) può approvare le modifiche degli allegati alla CITES nonché fare o ritirare riserve. In tale contesto può apportare
autonomamente le modifiche necessarie negli elenchi stilati dal DFE secondo l’articolo 2 capoverso 3.
Art. 5 Informazione
La Confederazione provvede a informare il pubblico nell’ambito dell’attuazione della CITES.
Art. 6 Ricerca
La Confederazione può sostenere la ricerca scientifica nell’ambito dell’attuazione della CITES.
Sezione 2: Obblighi e divieti
Art. 7 Obbligo di dichiarazione
1Chiunque vuole importare, far transitare o esportare esemplari di specie di fauna e di flora protette è tenuto a dichiararli all’ufficio doganale nell’ambito della
procedura d’imposizione doganale.
2Il Consiglio federale disciplina le modalità di dichiarazione.