Avamprogetto LFCITES
Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 12 pagine
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b. esemplari di tutte le specie protette provenienti da determinati Paesi;
c. esemplari di determinate specie protette a prescindere dal Paese di
provenienza.
Art. 11 Obbligo della prova
1Chi possiede esemplari di specie di fauna e di flora protette di cui agli allegati I-III della CITES deve disporre delle informazioni che consentono una verifica della provenienza e dell’origine degli esemplari nonché della legittimità della
circolazione.
2Chi trasmette a terzi tali esemplari deve fornire al destinatario le informazioni di cui al capoverso 1.
Art. 12 Aziende commerciali
1Chiunque commercia a titolo professionale esemplari di specie di fauna e di flora protette di cui agli allegati I-III della CITES deve tenere un registro di controllo degli effettivi.
2Il DFE disciplina i dettagli; per il materiale vegetale riprodotto artificialmente può prevedere deroghe all’obbligo di tenere un registro di controllo degli effettivi.
3Il DFE può prevedere un obbligo di registrazione per le persone che commerciano a titolo professionale esemplari di determinate specie protette di cui agli allegati I-III della CITES.
Sezione 3: Esecuzione
Art. 13 Organizzazione d’esecuzione
1
L’esecuzione della presente legge rientra tra i compiti della Confederazione.
2Il Consiglio federale può conferire compiti d’esecuzione a organizzazioni e a persone di diritto pubblico o privato.
3Le competenze e i compiti delegati devono essere definiti in un mandato di
prestazioni.
4Il Consiglio federale può autorizzare i terzi incaricati a fatturare tasse per le attività svolte nell’ambito di tale legge. Le tasse sono fissate dal Consiglio federale.
5La Confederazione sorveglia l’attività dei terzi incaricati. Questi ultimi devono rendere conto all’UFV della loro gestione e contabilità nell’ambito dei compiti loro conferiti.
Art. 14 Controlli generali
1Gli organi di controllo possono verificare la legalità della circolazione di esemplari di specie protette.