Avamprogetto LFCITES
Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 12 pagine
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4Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare il sequestro degli esemplari controllati al fine di garantire il pagamento delle tasse e dei costi.
Sezione 5: Trattamento dei dati
Art. 23 Sistema d’informazione
1La Confederazione gestisce un sistema d’informazione per adempiere ai compiti stabiliti nella presente legge. Questo sistema può contenere dati personali sensibili concernenti le sanzioni amministrative e penali previste nell’ambito dell’esecuzione della presente legge.
2Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Esso definisce in particolare quali organi di controllo, nell’ambito dei loro compiti esecutivi, possono trattare i dati personali, inclusi quelli sensibili, e quali possono accedere online a tali dati.
Art. 24 Comunicazione dei dati agli organi di controllo
L’UFV e gli altri organi di controllo si trasmettono i dati necessari all’adempimento dei loro compiti.
Art. 25 Comunicazione dei dati alle autorità estere
1L’UFV può comunicare i dati trattati in virtù di tale legge, in particolare i dati personali sensibili concernenti le sanzioni amministrative e penali, alle autorità di altri Stati nonché alle organizzazioni sovranazionali e internazionali, purché siano necessari all’esecuzione della CITES.
2I dati possono essere comunicati online se è garantito che la legislazione estera corrispondente tuteli la personalità delle persone interessate. Il Consiglio federale stabilisce i Paesi nonché le organizzazioni sovranazionali e internazionali che garantiscono tale tutela.
Sezione 6: Protezione giuridica
Art. 26 Opposizione
1Le decisioni dell’UFV possono essere impugnate mediante opposizione.
2A un'opposizione può essere revocato l’effetto sospensivo.
3Il termine per l’opposizione è di 10 giorni.
Art. 27 Ricorso
1Le decisioni di altre autorità federali possono essere impugnate presentando ricorso all’UFV.