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Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 33 pagine

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7. per identificare le persone non detentrici di un visto che non adempiono o non adempiono più le condizioni d’entrata o di soggiorno sul territorio svizzero;

f. le autorità migratorie cantonali e i Comuni ai quali i Cantoni hanno delegato le loro competenze: per svolgere i loro compiti in materia di visti.

2In qualità di punto d'accesso centrale, la Centrale operativa di fedpol può

consultare in rete i dati del C-VIS.

3I diritti di consultazione sono retti dall'allegato 3.

Capitolo 5 Categorie di dati da utilizzare per consultare il C-VIS

Art. 10 Consultazione alle frontiere esterne Schengen o sul territorio

svizzero

1La consultazione del C-VIS ai fini di controllo presso i punti di attraversamento delle frontiere esterne Schengen è effettuata conformemente all’articolo 18 paragrafi 1 e 2 del regolamento VIS CE14, in base al numero della vignetta di visto, da solo o in combinazione con la verifica delle impronte digitali del detentore del visto.

Le categorie di dati di cui all’articolo 18 paragrafo 4 del regolamento VIS CE possono essere consultate se la ricerca dà un risultato positivo.

2La consultazione del C-VIS ai fini di controllo dell’identità del detentore del visto e dell’autenticità del visto e della verifica delle condizioni d’entrata o di soggiorno sul territorio è effettuata conformemente all’articolo 19 paragrafo 1 del regolamento VIS CE, in base al numero della vignetta di visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali del detentore del visto oppure unicamente del numero della vignetta di visto.

Le categorie di dati di cui all’articolo 19 paragrafo 2 del regolamento VIS CE possono essere consultate se la ricerca dà un risultato positivo.

3Per i detentori del visto le cui impronte digitali non possono essere utilizzate, la ricerca è effettuata in base al solo numero della vignetta di visto.

4Se la verifica non dà esito oppure se sussistono dubbi circa l’identità della persona, può essere effettuata una ricerca in base alle sole impronte digitali figuranti nel sistema.

5Se la ricerca in base alle impronte digitali non dà esito, può essere effettuata una ricerca in combinazione con la nazionalità attuale e quella alla nascita in base:

a. al nome, cognome, sesso, cognome alla nascita (cognome anteriore), data, luogo e Paese di nascita;

b. al tipo e al numero del documento di viaggio, all’autorità emittente e alla data di rilascio e di scadenza.

14 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.