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Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 33 pagine
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6Le categorie di dati di cui all’articolo 20 paragrafo 2 del regolamento VIS CE possono essere consultate se la ricerca dà un risultato positivo.
7Può essere effettuata una ricerca in base alle impronte digitali al solo scopo di identificare una persona non detentrice di un visto. Se le impronte digitali dell’interessato non possono essere utilizzate o se la ricerca non dà esito, può essere effettuata una ricerca conformemente al capoverso 5.
Art. 11 Consultazione al fine di determinare lo Stato Dublino competente
1La consultazione del C-VIS al fine di determinare lo Stato Dublino competente ai sensi degli articoli 9 e 21 del regolamento (CE) n. 343/200315 è effettuata in base alle impronte digitali del richiedente l’asilo.
2Se la verifica in base alle impronte digitali non dà esito può essere effettuata una ricerca in combinazione con la nazionalità attuale e quella alla nascita in base:
a. al nome, cognome, sesso, cognome alla nascita (cognome anteriore), data, luogo e Paese di nascita;
b. al tipo e al numero del documento di viaggio, all’autorità emittente e alla data di rilascio e di scadenza.
3Se la ricerca dà un risultato positivo e se è stato rilasciato o prorogato un visto scaduto oltre sei mesi prima del deposito della domanda d’asilo, possono essere consultate le categorie di dati di cui all’articolo 21 paragrafo 2 del regolamento VIS CE16.
4È possibile consultare i dati di domande collegate unicamente qualora le domande siano state collegate a motivo dell'appartenenza familiare (gruppo famiglia).
Art. 12 Consultazione al fine di esaminare una domanda d’asilo
1La consultazione del C-VIS al fine di esaminare una domanda d’asilo è effettuata in base alle impronte digitali del richiedente l’asilo.
2Se la verifica in base alle impronte digitali non dà esito può essere effettuata una ricerca in combinazione con la nazionalità attuale e quella alla nascita in base:
a. al nome, cognome, sesso, cognome alla nascita (cognome anteriore), data, luogo e Paese di nascita;
b. al tipo e al numero del documento di viaggio, all’autorità emittente e alla data di rilascio e di scadenza.
3Se la ricerca dà un risultato positivo e se è stato rilasciato un visto, possono essere consultate le categorie di dati di cui all’articolo 22 paragrafo 2 del regolamento VIS CE17.
15 Regolamento CE n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 50 del 25.02.2003, pag. 1.
16 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.
17 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.