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Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 33 pagine

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Capitolo 6: Ottenimento dei dati del C-VIS tramite il punto d'accesso centrale

Art 13 Autorità federali

Le autorità federali autorizzate ai sensi dell’articolo 109a capoverso 3 lettere a-c LStr sono:

a. presso fedpol: la Polizia giudiziaria federale;

b. presso il Servizio informazioni della Confederazione:

1. divisione acquisizione,

2. divisione analisi,

3. coordinazione lotta al terrorismo,

4. coordinazione servizio informazioni vietato,

5. coordinazione lotta all'estremismo,

6. coordinazione non-proliferazione,

7. ambito servizio degli stranieri;

c. presso il Ministero pubblico della Confederazione:

1. il servizio giuridico: per eseguire le decisioni prese dalla Corte penale del Tribunale penale federale, in particolare in applicazione dell’articolo 82 capoverso 1 dell’ordinanza del 24 ottobre 200718 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA),

2. il centro di competenze Assistenza giudiziaria internazionale (ECI), Protezione dello Stato, Terrorismo/Criminalità economica (Berna), Criminalità economica/Criminalità organizzata, Riciclaggio di denaro (sedi distaccate di Losanna, Lugano e Zurigo): per la lotta contro i crimini e delitti internazionali e il perseguimento dei reati sottoposti alla giurisdizione federale secondo gli articoli 336 e 337 del Codice penale19;

Art. 14 Autorità cantonali

Le autorità cantonali autorizzate ai sensi dell'articolo 109a capoverso 3 lettera d LStr sono:

a. le polizie cantonali;

b. le polizie comunali delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano;

18 RS 142.201

19 RS 311.0