Progetto
Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 33 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto
Capitolo 6: Ottenimento dei dati del C-VIS tramite il punto d'accesso centrale
Art 13 Autorità federali
Le autorità federali autorizzate ai sensi dell’articolo 109a capoverso 3 lettere a-c LStr sono:
a. presso fedpol: la Polizia giudiziaria federale;
b. presso il Servizio informazioni della Confederazione:
1. divisione acquisizione,
2. divisione analisi,
3. coordinazione lotta al terrorismo,
4. coordinazione servizio informazioni vietato,
5. coordinazione lotta all'estremismo,
6. coordinazione non-proliferazione,
7. ambito servizio degli stranieri;
c. presso il Ministero pubblico della Confederazione:
1. il servizio giuridico: per eseguire le decisioni prese dalla Corte penale del Tribunale penale federale, in particolare in applicazione dell’articolo 82 capoverso 1 dell’ordinanza del 24 ottobre 200718 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA),
2. il centro di competenze Assistenza giudiziaria internazionale (ECI), Protezione dello Stato, Terrorismo/Criminalità economica (Berna), Criminalità economica/Criminalità organizzata, Riciclaggio di denaro (sedi distaccate di Losanna, Lugano e Zurigo): per la lotta contro i crimini e delitti internazionali e il perseguimento dei reati sottoposti alla giurisdizione federale secondo gli articoli 336 e 337 del Codice penale19;
Art. 14 Autorità cantonali
Le autorità cantonali autorizzate ai sensi dell'articolo 109a capoverso 3 lettera d LStr sono:
a. le polizie cantonali;
b. le polizie comunali delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano;
18 RS 142.201
19 RS 311.0