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Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 33 pagine

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c. le autorità di perseguimento penale, per il tramite delle polizie

cantonali.

Art. 15 Procedura per l’ottenimento dei dati

1Le unità operative delle autorità autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 presentano alla Centrale operativa di fedpol, per via elettronica, una domanda motivata d’accesso ai dati del C-VIS.

2In caso d’urgenza eccezionale, un’unità operativa può presentare una domanda anche oralmente. La Centrale operativa di fedpol tratta immediatamente la domanda e verifica successivamente se sono adempite tutte le condizioni di cui all’articolo 16 e se si trattava effettivamente di un caso eccezionale. La verifica ulteriore è effettuata immediatamente dopo il trattamento della domanda.

3Fedpol disciplina le modalità procedurali in un regolamento sul trattamento.

Art. 16 Condizioni per l’ottenimento dei dati

1La Centrale operativa fedpol verifica:

a. se i dati sono necessari alla prevenzione, all’individuazione o all’investigazione di reati terroristici o di altri reati penali gravi di cui all'allegato 4;

b. se un caso specifico rende necessaria la trasmissione dei dati;

c. se vi sono motivi ragionevoli di ritenere che la trasmissione dei dati contribuirà in maniera significativa alla prevenzione, all’individuazione o all’investigazione dei reati di cui all'allegato 4.

2Se sono adempite le condizioni del capoverso 1, il punto d'ccesso centrale accede al C-VIS unicamente attraverso le categorie di dati di cui all’articolo 5 paragrafo 2 della decisione del Consiglio 2008/633/GAI20 (decisione VIS UE).

3Se la ricerca dà un risultato positivo, il punto d'accesso centrale trasmette in modo sicuro i dati di cui all’articolo 5 paragrafo 3 della decisione VIS UE all’unità operativa.

Art. 17 Scambio di dati con Stati dell'UE nei cui confronti non è entrato in

vigore il regolamento VIS CE

1vGli Stati membri dell’UE nei cui confronti non è ancora entrato in vigore il regolamento VIS CE21 possono rivolgere le loro domande per l'ottenimento di dati del C-VIS alle autorità di cui agli articoli 13 e 14.

20 Decisione 2008/633/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008 relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, GU L 218 del 13/08/2008, pag. 129.

21 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.