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Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 33 pagine

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2L’esame di queste domande compete alla Centrale operativa di fedpol.

3La procedura è retta dall’articolo 15.

4La Centrale operativa di fedpol può rivolgere una domanda all’autorità competente di uno Stato membro dell’UE nei cui confronti non è ancora entrato in vigore il regolamento VIS CE, al fine di ottenere informazioni in materia di visti.

Capitolo 7: Trattamento dei dati, sicurezza dei dati e vigilanza

Sezione 1: Trattamento dei dati

Art. 18 Principio del trattamento

Solo le autorità che hanno registrato i dati trasmessi al C-VIS sono abilitate a modificarli.

Art. 19 Cancellazione dei dati

1Se una persona acquista la cittadinanza svizzera:

a. le autorità competenti in materia di visti cancellano senza indugio il fascicolo della domanda della persona interessata e i legami con i fascicoli del coniuge o dei figli, oppure del gruppo con cui ha viaggiato, purché i dati relativi alla domanda siano stati registrati dalle autorità svizzere;

b. l'UFM informa senza indugio lo o gli Stati Schengen che hanno registrato i dati relativi al visto.

2Le autorità competenti in materia di cittadinanza sono tenute a informare l’UFM (Sezione Basi visti) di tutte le naturalizzazioni.

3Se il rifiuto del visto è annullato dall’autorità di ricorso competente, i dati relativi al rifiuto del rilascio sono cancellati dall’autorità che ha rifiutato il visto.

Art. 20 Qualità dei dati

1In presenza di elementi che indichino che i dati del C-VIS registrati dalle autorità svizzere sono inesatti o non sono stati trattati conformemente al diritto, l’UFM è informato immediatamente.

2

L'UFM adotta le misure necessarie non appena viene a conoscenza di dati inesatti o di un trattamento non conforme al diritto.

Art. 21 Conservazione dei dati del C-VIS

1Nessun dato estratto dal C-VIS può essere conservato in una collezione di dati nazionale.