Progetto
Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 33 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto
2L’esame di queste domande compete alla Centrale operativa di fedpol.
3La procedura è retta dall’articolo 15.
4La Centrale operativa di fedpol può rivolgere una domanda all’autorità competente di uno Stato membro dell’UE nei cui confronti non è ancora entrato in vigore il regolamento VIS CE, al fine di ottenere informazioni in materia di visti.
Capitolo 7: Trattamento dei dati, sicurezza dei dati e vigilanza
Sezione 1: Trattamento dei dati
Art. 18 Principio del trattamento
Solo le autorità che hanno registrato i dati trasmessi al C-VIS sono abilitate a modificarli.
Art. 19 Cancellazione dei dati
1Se una persona acquista la cittadinanza svizzera:
a. le autorità competenti in materia di visti cancellano senza indugio il fascicolo della domanda della persona interessata e i legami con i fascicoli del coniuge o dei figli, oppure del gruppo con cui ha viaggiato, purché i dati relativi alla domanda siano stati registrati dalle autorità svizzere;
b. l'UFM informa senza indugio lo o gli Stati Schengen che hanno registrato i dati relativi al visto.
2Le autorità competenti in materia di cittadinanza sono tenute a informare l’UFM (Sezione Basi visti) di tutte le naturalizzazioni.
3Se il rifiuto del visto è annullato dall’autorità di ricorso competente, i dati relativi al rifiuto del rilascio sono cancellati dall’autorità che ha rifiutato il visto.
Art. 20 Qualità dei dati
1In presenza di elementi che indichino che i dati del C-VIS registrati dalle autorità svizzere sono inesatti o non sono stati trattati conformemente al diritto, l’UFM è informato immediatamente.
2
L'UFM adotta le misure necessarie non appena viene a conoscenza di dati inesatti o di un trattamento non conforme al diritto.
Art. 21 Conservazione dei dati del C-VIS
1Nessun dato estratto dal C-VIS può essere conservato in una collezione di dati nazionale.