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Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 33 pagine

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b. verificare che i prestatori di servizi rispettino le condizioni e modalità stabilite nella convenzione di cui al capoverso 2;

c. controllare l'attuazione della convenzione di cui al capoverso 2, conformemente all'articolo 43 paragrafo 11 del codice dei visti CE;

d. formare il prestatore di servizi esterno affinché abbia le conoscenze necessarie per fornire un servizio adeguato e comunicare informazioni sufficienti ai richiedenti;

e. garantire che i dati trasferiti alle rappresentanze svizzere siano resi sicuri ai sensi dell'articolo 44 del codice dei visti CE.

4Le rappresentanze svizzere possono, in collaborazione con altre rappresentanze di Stati Schengen, condividere il medesimo prestatore di servizi. In tal caso, i compiti di cui al capoverso 3 sono svolti in collaborazione.

5La Svizzera è responsabile in caso di disattenzione da parte dei prestatori di servizi degli obblighi relativi ai dati personali dei richiedenti dei visti.

6Per i loro servizi, i prestatori di servizi esterni possono fatturare spese che

oltrepassano gli emolumenti usuali percepiti per il rilascio del visto secondo il principio della copertura delle spese effettive. Conformemente all'articolo 17

paragrafo 4 del codice dei visti CE, l'emolumento prelevato non deve superare la metà dell'emolumento di visto.

7Conformemente all'articolo 42 del codice dei visti CE, i consoli onorari possono altresì essere autorizzati a svolgere uno o tutti i compiti di cui all’articolo 43

paragrafo 6 del codice dei visti CE.

Sezione 2: Diritti delle persone interessate

Art. 24 Diritto d’accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati

1

Chiunque fa valere il proprio diritto d’accesso, di rettifica e di cancellazione di dati relativi ai visti figuranti nel SIMIC deve dimostrare la propria identità e presentare una domanda scritta all’UFM.

2L'UFM tratta la domanda di diritto d’accesso d'intesa con l’autorità che ha registrato i dati o lo Stato che ha trasferito i dati nel C-VIS.

3Registra tutte le domande di diritto d’accesso.

4Se una persona fa valere il proprio diritto di rettifica e cancellazione di dati del C-VIS che non sono stati registrati dalla Svizzera, quest'ultima deve contattare entro 14 giorni lo Stato che ha registrato i dati sui visti e trasmettergli la domanda. L'UFM informa l’interessato della trasmissione della domanda.

5Tratta senza indugio le domande d’accesso, di rettifica o di cancellazione.

6Conferma per scritto e senza indugio all’interessato tutte le rettifiche o cancellazioni di dati, oppure gli comunica che non è disposto a rettificare o cancellare i dati e per quali motivi.