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Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 33 pagine
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Art. 25 Obbligo d’informare
1Al momento di rilevare i dati biometrici e personali del richiedente, questi è informato per scritto:
a. dell’identità del detentore della collezione;
b. delle finalità del trattamento dei dati nel SIMIC e nel C-VIS;
c. delle categorie di destinatari dei dati;
d. della durata di conservazione dei dati nel SIMIC e nel C-VIS;
e. del carattere obbligatorio della registrazione dei dati per l’esame della domanda;
f. dell’esistenza del diritto d’accesso, di rettifica e di cancellazione, delle procedure da seguire per esercitare tali diritti, delle coordinate dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).
2La persona fisica o giuridica che rivolge un invito o che assumerà presumibilmente le spese di sussistenza durante il soggiorno del richiedente il visto riceve parimenti le informazioni di cui al capoverso 1.
Art. 26 Risarcimento danni
La responsabilità in caso di danni legati alla gestione del SIMIC in relazione con i dati sui visti è retta dalla legge del 14 marzo 195826 sulla responsabilità, e in particolare, per analogia, dagli articoli 19a-19c.
Sezione 3: Sicurezza dei dati, consulenza in materia di protezione dei dati e vigilanza sul trattamento dei dati
Art. 27 Sicurezza dei dati
La sicurezza dei dati è retta da:
a. l'ordinanza del 14 giugno 199327 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;
b. la sezione sulla sicurezza informatica dell’ordinanza del 26 settembre 200328 sull’informatica nell’Amministrazione federale;
c. le Istruzioni del Consiglio informatico della Confederazione (CIC) del 27 settembre 200429 sulla sicurezza informatica nell’Amministrazione federale.
26RS 170.32
27RS 235.11
28 RS 172.010.58
29 Scaricabili sotto: http://www.isb.admin.ch/themen/sicherheit/00150/00836/index.html?lang=it