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Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 33 pagine

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2Se necessario in un caso individuale, taluni dati del C-VIS possono essere conservati nel sistema comune ai settori degli stranieri e dell'asilo (SIMIC) per una durata limitata al trattamento del caso in esame, conformemente all'articolo 30 del regolamento VIS CE22.

3Le autorità di cui agli articoli 13 e 14 sono tenute a distruggere i dati che hanno ottenuto dalla Centrale operativa di fedpol, a meno che si siano rivelati necessari conformemente ai fini della decisione VIS UE23.

4L'utilizzo di dati non conforme ai capoversi 1-3 costituisce un utilizzo fraudolento di dati ai sensi dell’articolo 120d LStr.

Art. 22 Comunicazione di dati a Stati terzi o a organizzazioni internazionali

1I dati trattati nel C-VIS non possono essere comunicati a uno Stato terzo o a un’organizzazione internazionale.

2In un caso individuale, i dati seguenti del C-VIS relativi a una persona possono essere comunicati a uno Stato terzo o a un’organizzazione internazionale ai sensi dell'allegato del regolamento VIS CE24 per dimostrare l’identità di un cittadino di Paese terzo, anche ai fini del ritorno, se sono adempite le condizioni dell’articolo 31 del regolamento VIS CE:

a. cognomi, cognome di nascita, nomi, sesso, data della domanda, luogo e Paese di nascita;

b. cittadinanza attuale e cittadinanza alla nascita;

c. tipo e numero del documento di viaggio, autorità che lo ha rilasciato e data di rilascio e di scadenza;

d. residenza;

e. per i minori, cognomi e nomi del detentore dell'autorità parentale o del tutore legale.

Art. 23 Delega di compiti nel quadro della procedura del visto (art. 98b

LStr)

1Il DFAE e l'UFM si accertano che il diritto dello Stato terzo in cui è mandatato un prestatore di servizi garantisca il rispetto della protezione dei dati.

2Il DFAE conclude una convenzione con i prestatori di servizi incaricati di svolgere taluni compiti nel quadro della procedura del visto, conformemente all'articolo 43 paragrafo 2 e all'allegato X del codice dei visti CE25.

3Spetta al DFAE:

a. verificare la solvenza e l’affidabilità dei prestatori di servizi incaricati;

22 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

23 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1.

24 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

25 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1.