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Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 33 pagine

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b. Stato terzo: ogni Stato che non è membro né dell’Unione europea (UE) né dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), eccettuato il Liechtenstein;

c. Stato Schengen: Stato vincolato da uno degli accordi d'associazione a Schengen; detti accordi figurano all'allegato I paragrafo 1;

d. Stato Dublino: Stato vincolato da uno degli accordi d'associazione a Dublino; detti accordi figurano all'allegato I paragrafo 2.

Capitolo 2: Trasferimento di dati al C-VIS, Ufficio VISION e VIS-Mail

Art. 3 Trasferimento di dati al C-VIS

1I dati registrati conformemente al regolamento VIS CE4 sono trasferiti mediante la procedura informatizzata al C-VIS per il tramite del N-VIS.

2Tutte le modifiche o cancellazioni di dati registrati conformemente al regolamento VIS CE sono trasferite mediante la procedura informatizzata al C-VIS per il tramite del N-VIS.

Art. 4 Ufficio VISION

1L’Ufficio VISION dell’Ufficio federale della migrazione (UFM) riceve e trasmette le domande di consultazione ai sensi dell'articolo 16 del regolamento VIS CE5 e dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 810/20096 (codice dei visti CE); invia la domanda di consultazione accompagnata dal numero della domanda al C-VIS, indicando lo o gli Stati Schengen da consultare.

2Questa procedura si applica anche allo scambio d’informazioni concernenti il rilascio di visti con validità territoriale limitata, alla trasmissione di altri messaggi nel quadro della cooperazione consolare nonché alle domande di trasmissione di documenti legati alla domanda di visto, o di copie elettroniche di tali documenti conformemente all’articolo 16 paragrafo 3 del regolamento VIS CE7.

3L’Ufficio VISION comunica tramite l'applicazione VISION e il VIS-Mail.

4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

6 Regolamento CE n° 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.09.2009, pag. 1.

7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.