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Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 33 pagine
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Art. 5 VIS-Mail
1Il meccanismo di comunicazione VIS-Mail consente la trasmissione d’informazioni tra Stati nei cui confronti è entrato in vigore il regolamento VIS CE8, attraverso l’infrastruttura del sistema d’informazione visti.
2Il VIS-Mail può essere utilizzato per comunicare i tipi d’informazione seguenti:
a. messaggi concernenti la cooperazione consolare e le domande di documenti giustificativi;
b. messaggi concernenti dati inesatti;
c. nazionalità di uno Stato membro acquisita da un richiedente.
Capitolo 3: Registrazione dei dati da parte delle autorità incaricate dei visti
Art. 6 Registrazione dei dati
1Qualora una domanda di visto sia ammissibile ai sensi dell'articolo 19 del codice dei visti CE9, le autorità competenti in materia di visti registrano le categorie di dati I, quindi, in funzione dello svolgimento della procedura, le categorie di dati II-VI figuranti all’allegato 2, conformemente agli articoli 8-14 del regolamento VIS CE10. Questi dati sono trasferiti al C-VIS conformemente all’articolo 3.
2I campi di dati dell’allegato 1 dell'ordinanza SIMIC del 12 aprile 200611 sono completati conformemente all'allegato 3.
Art. 7 Registrazione in caso di rappresentanza di un altro Stato
1Qualora registri i dati relativi a una domanda di visto in qualità di rappresentante di un altro Stato, l'autorità svizzera indica nel sistema l'identità dello Stato Schengen rappresentato.
2La medesima indicazione è inserita in caso di rilascio del visto, d'interruzione della domanda oppure di rifiuto, revoca, annullamento o proroga del visto.
Art. 8 Proprietario dei dati
1L'autorità svizzera competente in materia di visti è proprietaria dei dati che ha registrato al momento del deposito della domanda di visto.
2Resta proprietaria dei dati registrati al momento della decisione di rilascio del visto o della proroga del visto.
3L'autorità che copia le impronte digitali figuranti in un fascicolo di domanda del C-VIS diviene proprietaria del nuovo fascicolo così creato.
8Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.
9Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 4 cpv. 1.
10Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.