OFE
Consultazione 2009/136: Modifica dell'O concernente la banca dati sul traffico di animali, dell'O sulle epizoozie, dell'O sugli emolumenti per il traffico di animali, dell'O sui medicamenti veterinari e dell'O concernente la macellazione e il controllo delle carni · 6 pagine
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3Il microchip deve corrispondere alle norme ISO 11784 e 117852 e contenere un codice per il Paese di provenienza e il fabbricante. Restano inoltre riservate le disposizioni dell’ordinanza del 14 giugno 20023 sugli impianti di telecomunicazione concernenti l’offerta e la messa in commercio di impianti di telecomunicazione.
4I microchip per l’identificazione di equidi di provenienza svizzera possono essere consegnati e trasmessi solo ai veterinari che esercitano la loro professione in Svizzera.
Art. 15b Riconoscimento degli equidi (nuovo)
1Il proprietario di un equide deve richiederne il riconoscimento al più tardi entro il 30 novembre del rispettivo anno di nascita da parte di un incaricato al riconoscimento o da un veterinario omologato dalla Federazione svizzera sport equestri, tranne se l’equide viene macellato prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita.
2Ai fini del riconoscimento deve essere registrata una segnalazione verbale e grafica.
3Per gli equidi importati con segnalazione grafica o verbale incompleta nel passaporto per equide, questa deve essere completata, entro 30 giorni dall’importazione, da un incaricato al riconoscimento o da un veterinario di cui al capoverso 1 e notificata al gestore della banca dati sul traffico di animali (art. 11 ordinanza BDTA).
Art. 15c Passaporto per equide
1Il proprietario di un equide deve richiedere il rilascio di un passaporto per equide al più tardi entro il 31 dicembre del rispettivo anno di nascita.
2Il passaporto per equide è rilasciato dai servizi riconosciuti dall’Ufficio federale dell’agricoltura.
3Fino al rilascio del passaporto per equide è valido l’attestato di registrazione di cui all’articolo 12b capoverso 2 dell’ordinanza del 23 novembre 20054 concernente la banca dati sul traffico di animali (ordinanza BDTA).
4Il detentore è responsabile della conservazione del passaporto per equide.
5In caso di cambiamento dell’azienda detentrice e di macellazione, il passaporto per equide o l’attestato di registrazione di cui all'articolo 12b capoverso 2 dell’ordinanza BDTA deve essere inoltrato al nuovo detentore o al macello. Il macello annulla il passaporto e lo rispedisce all’ultimo detentore.
6In caso di morte ed eutanasia il detentore deve presentare il passaporto per equide al servizio preposto al rilascio per l'annullamento.
7All’atto dell’importazione dell'animale deve essere disponibile un passaporto per equide. Un servizio preposto al rilascio del passaporto deve esaminarne la completezza e la corretta registrazione nella banca dati sul traffico di animali.
2Abbreviazione per International Organisation for Standardisation, in italiano: Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione, lista delle norme ISO
3 RS 784.101.2
4 RS 916.404 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 19 ago. 2009 (RU 2009 /4255).