OFE

Consultazione 2009/136: Modifica dell'O concernente la banca dati sul traffico di animali, dell'O sulle epizoozie, dell'O sugli emolumenti per il traffico di animali, dell'O sui medicamenti veterinari e dell'O concernente la macellazione e il controllo delle carni · 6 pagine

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l. la data e il luogo di rilascio del passaporto e la firma di chi lo ha rilasciato.

Art. 15e Obblighi di notifica

1Il proprietario deve comunicare al gestore della banca dati sul traffico di animali (art. 11 ordinanza BDTA) i seguenti avvenimenti entro i seguenti termini:

a. la nascita di un equide entro 30 giorni;

b. la morte o l’eutanasia di un equide entro 30 giorni;

c. l’importazione di un equide entro 30 giorni;

d. l’esportazione di un equide entro 30 giorni;

e. il cambiamento dello scopo d’utilizzo da animale da reddito a animale domestico entro 3 giorni;

f. il cambiamento del proprietario di un equide entro 30 giorni;

g. lo spostamento di un animale in un’altra azienda detentrice di animali entro 30 giorni.

2Non deve essere effettuata alcuna notifica se:

a. l’animale importato rimane in Svizzera meno di 30 giorni;

b. l’animale esportato rimane all’estero meno di 30 giorni;

c. l’animale spostato in un’altra azienda detentrice vi rimane meno di 30 giorni.

3Il detentore deve comunicare al gestore della banca dati sul traffico di animali (art. 11 ordinanza BDTA) la macellazione di un equide entro 3 giorni.

4Il veterinario che identifica un equide deve notificare i dati rilevati all’atto dell’identificazione di cui al numero 3 lettera k dell’allegato dell’ordinanza BDTA del 23 novembre 20059 al gestore della banca dati sul traffico di animali entro 10 giorni.

5L’incaricato al riconoscimento o il veterinario che ha riconosciuto un equide o ha completato la segnalazione grafica o verbale nel passaporto per equide di un equide importato deve notificare i dati rilevati all’atto del riconoscimento di cui al numero 3 lettera l dell’allegato dell’ordinanza BDTA del 23 novembre 200510 entro 10 giorni.

Art. 16 Identificazione dei cani

2Il microchip deve corrispondere alle norme ISO 11784 e 1178511 e contenere un codice per il Paese di provenienza e il fabbricante. Restano inoltre riservate le disposizioni dell’ordinanza del 14 giugno 200212 sugli impianti di telecomunicazione concernenti l’offerta e la messa in commercio di impianti di telecomunicazione.

9RS 916.404 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 19 ago. 2009 (RU 2009 /4255).

10RS 916.404 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 19 ago. 2009 (RU 2009 /4255).

11Abbreviazione per International Organisation for Standardisation, in italiano Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione, lista delle norme ISO

12 RS 784.101.2