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Consultazione 2009/24: Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterragi esterni, OAEs) · 17 pagine

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zioni stagionali, temporali e geografiche che tengano conto della sicurezza dell’aviazione e dell’ambiente.

Capitolo 3: Voli non commerciali

Art. 34

Gli atterraggi esterni a scopo non commerciale non sono ammessi:

a. a più di 1100 m di altitudine;

b. nelle zone residenziali;

c. di domenica e nei giorni festivi;

d. dalle 12:15 alle 13:15;

e. di notte, almeno dalle 20:00 alle 06:00;

f. a una distanza inferiore a 1000 m dalle piste di un aeroporto o a meno di 500 m dalle aree di movimento di un campo d’aviazione civile o di un aerodromo militare in esercizio;

g. nel raggio di 100 m attorno agli esercizi pubblici e ai grandi assembramenti di persone all’aperto;

h. per più di quattro movimenti nell’arco di 30 giorni sulla medesima area d’atterraggio a una distanza inferiore ai 500 m;

i. nelle zone protette di cui all’articolo 23 e anche nelle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del 1° maggio 1996 sulle zone palustri.

Capitolo 4: Categorie speciali

Sezione 1: Voli d’istruzione

Art. 35 Definizione e campo d’applicazione

1 Nella presente ordinanza per volo d’istruzione si intende:

a. ogni volo effettuato nell’ambito del conseguimento, dell’estensione e del riottenimento di una licenza o di un’abilitazione di volo, sotto la vigilanza di una persona abilitata all’istruzione;

b. ogni volo d’allenamento in presenza di una persona abilitata all’istruzione; e

c. ogni volo effettuato nell’ambito di un esame svolto in presenza di un esperto riconosciuto dall’UFAC.

2 I voli d’istruzione per le persone al servizio di organizzazioni di salvataggio o di polizia sono retti dalla presente sezione e non dalla sezione 2 del presente capitolo.