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Consultazione 2009/24: Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterragi esterni, OAEs) · 17 pagine
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Capitolo 2: Autorizzazioni
Art. 7 Obbligo di autorizzazione per determinate categorie di aeromobili Gli atterraggi esterni di aeromobili appartenenti alle seguenti categorie sono ammessi soltanto con autorizzazione dell’UFAC:
a. aeroplani;
b. eliplani;
c. dirigibili;
d. aeromobili a motore che non sono iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili a meno che non siano impiegati da un’impresa con sede o stabile organizzazione in Svizzera (aeromobili stranieri).
Art. 8 Condizioni di rilascio delle autorizzazioni per determinate categorie
di aeromobili
1 Le autorizzazioni per gli aeroplani, gli eliplani e i dirigibili sono rilasciate se il richiedente prova che:
a. sussistono motivi oggettivi che non consentono di effettuare l’atterraggio o il decollo in un aerodromo o in un’area d’atterraggio in montagna;
b. l’area d’atterraggio esterna prevista è idonea all’atterraggio esterno dell’aeromobile interessato; e
c. la sicurezza dell’equipaggio, di eventuali passeggeri e terzi è garantita.
2 Le autorizzazioni per gli elicotteri stranieri (art. 7 lett. d) sono rilasciate se il richiedente:
a. prova di avere l’esperienza aeronautica necessaria per effettuare atterraggi esterni su terreni con topografia complessa; e
b. attesta di conoscere e di sapere applicare le basi legali e le pubblicazioni determinanti, in particolare la Pubblicazione di informazioni aeronautiche (AIP), la carta aeronautica e la carta degli ostacoli alla navigazione aerea.
3 Le autorizzazioni per aeromobili stranieri diversi dagli elicotteri sono rilasciate se il richiedente adempie le condizioni dei capoversi 1 e 2.
Art. 9 Atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche
1 Gli atterraggi esterni di aeromobili a motore su distese d’acqua pubbliche sono ammessi soltanto con un’autorizzazione dell’UFAC.
2 Le autorizzazioni sono rilasciate se il richiedente prova che:
a. l’atterraggio esterno avviene nell’ambito di una manifestazione;
b. l’autorità cantonale competente non solleva obiezioni dettate dal diritto della protezione delle acque e della pesca o da altri interessi pubblici;