Progetto
Consultazione 2009/24: Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterragi esterni, OAEs) · 17 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
c. trasporti di persone a scopo turistico o sportivo: trasporti di persone che servono allo svolgimento di attività del tempo libero aventi prevalentemente carattere di svago; altri trasporti di persone senza relazione stretta col luogo in cui avvengono gli atterraggi esterni e il cui punto di partenza e/o di destinazione si situa a più di 1100 m di altitudine;
d. voli a scopo di lavoro: tutti i voli commerciali eccetto i trasporti di persone a scopo turistico o sportivo, in particolare i trasporti di materiale, nonché i voli aziendali non commerciali destinati al trasporto di materiale;
e. notte: periodo tra la fine del crepuscolo civile serale e l’inizio del crepuscolo civile mattutino conformemente alla definizione dell’articolo 1 dell’ordinanza del 4 maggio 19815 concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA);
f. giorni festivi: Capodanno, Ascensione, 1° agosto, Natale, nonché i giorni equiparati alla domenica secondo il diritto cantonale applicabile;
g. zona residenziale: centro abitato oppure gruppo di almeno dieci edifici abitati, compresa l’area nel raggio di 100 m attorno agli edifici.
Titolo secondo: Disposizioni comuni per tutti i tipi di voli
Capitolo 1: Ammissibilità
Art. 3 Principio
Gli atterraggi esterni sono ammessi sempreché la presente ordinanza non preveda restrizioni.
Art. 4 Diritto privato
È fatto salvo, in particolare, il diritto dei possessori di fondi di difendersi dalle turbative del possesso e di chiedere il risarcimento dei danni.
Art. 5 Divieto di atterraggi esterni sul luogo dell’infortunio
Gli atterraggi esterni nel raggio di 500 m attorno al luogo dell’infortunio sono vietati finché le operazioni di salvataggio e le inchieste non sono completate.
Art. 6 Rimedi giuridici dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC)
L’UFAC può adottare i rimedi giuridici del diritto cantonale e del diritto federale.