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Consultazione 2009/24: Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterragi esterni, OAEs) · 17 pagine
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Sezione 2: Voli a scopo di lavoro
Art. 31 Restrizioni
1 Gli atterraggi esterni nell’ambito di voli a scopo di lavoro non sono ammessi:
a. a più di 1100 m di altitudine, sempreché i passeggeri siano trasportati a scopo turistico o sportivo;
b. di domenica e nei giorni festivi;
c. di notte;
d. a una distanza inferiore a 1000 m dalle piste di un aeroporto o a meno di 500 m dalle aree di movimento di un campo d’aviazione civile o di un aerodromo militare in esercizio;
e. nelle zone protette di cui all’articolo 23.
2 In caso di voli a scopo di lavoro, il capo d’aerodromo può autorizzare atterraggi esterni a una distanza dall’aerodromo inferiore a quella prevista al capoverso 1 lettera d, sempreché gli atterraggi esterni siano necessari all’adempimento dello scopo di lavoro e non compromettano la sicurezza.
3 Dall’inizio del crepuscolo civile mattutino fino alle 06:00 nonché di domenica e nei giorni festivi, gli atterraggi esterni nell’ambito di voli a scopo di lavoro sono ammessi soltanto se urgenti. Il comandante deve notificarli all’UFAC entro il successivo giorno di lavoro, indicandone i motivi.
Art. 32 Autorizzazioni eccezionali per atterraggi esterni in zone protette di
cui all’articolo 23 capoversi 1 e 3
1 Previa consultazione dell’UFAM e dell’ARE, l’UFAC può autorizzare, in via eccezionale e su domanda, atterraggi esterni nell’ambito di voli a scopo di lavoro se in nessun altro modo è possibile adempiere lo scopo di lavoro in maniera meno invasiva e con onere ragionevole.
2 Il richiedente allega alla domanda il parere dell’autorità cantonale competente. Il parere deve indicare se lo scopo della protezione è compromesso e se si oppongono interessi preponderanti.
3 L’UFAC rilascia l’autorizzazione all’impresa di trasporti aerei caso per caso o a tempo determinato. Può vincolare l’autorizzazione a oneri e condizioni. La procedura è retta dall’articolo 12. Le decisioni di autorizzazione sono trasmesse per conoscenza all’ARE e all’UFAM.
Art. 33 Atterraggi esterni in zone residenziali
1 Basandosi sul programma dei voli, il comandante deve comunicare per tempo all’autorità competente, secondo il diritto cantonale, gli atterraggi esterni in zone residenziali effettuati nell’ambito di voli a scopo di lavoro.
2 Questi atterraggi esterni non necessitano di autorizzazione cantonale o comunale. L’autorità competente secondo il diritto cantonale può comunque emanare prescri-