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Consultazione 2009/24: Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterragi esterni, OAEs) · 17 pagine
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1. atterraggi esterni nell’ambito di voli d’istruzione: (sezione 1);
2. atterraggi esterni in caso d’emergenza, nell’ambito di voli di aeromobili adibiti a compiti di polizia e voli di servizio della Confederazione: (sezione 2).
Capitolo 2: Voli commerciali
Sezione 1: Trasporti di persone a scopo turistico o sportivo
Art. 29 Restrizioni
1 Gli atterraggi esterni a scopo turistico o sportivo non sono ammessi:
a. a più di 1100 m di altitudine;
b. nelle zone residenziali;
c. di notte, almeno dalle 22:00 alle 06:00;
d. dalle 12:15 alle 13:15;
e. a una distanza inferiore a 1000 m dalle piste di un aeroporto o a meno di 500 m dalle aree di movimento di un campo d’aviazione civile o di un aerodromo militare in esercizio;
f. nel raggio di 100 m attorno agli esercizi pubblici e ai grandi assembramenti di persone all’aperto;
g. nelle zone protette di cui all’articolo 23.
2 Nelle regioni turistiche, l’UFAC può definire al massimo 20 aree d’atterraggio esterne su cui gli atterraggi esterni sono autorizzati tra le 12:15 e le 13:15.
3 Le aree d’atterraggio esterne designate sono pubblicate nel Foglio federale.
Art. 30 Autorizzazioni eccezionali per atterraggi esterni a più di
1100 m di altitudine
1 Nell’ambito di trasporti di persone a scopo turistico o sportivo, l’UFAC può autorizzare eccezionalmente atterraggi esterni a più di 1100 m di altitudine d’intesa con le autorità cantonali competenti e il Comune di ubicazione.
2 Le deroghe sono di norma limitate al massimo a tre giorni.
3 Sono ammesse soltanto in caso di:
a. manifestazioni sportive d’importanza nazionale e internazionale;
b. festività tradizionali, culturali o religiose d’importanza regionale, sempreché siano legate al territorio;
c. guasti imprevisti agli impianti destinati al trasporto di persone, sempreché gli impianti rivestano importanza turistica.