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Consultazione 2009/24: Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterragi esterni, OAEs) · 17 pagine

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3. Ordinanza del 28 settembre 200721 sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’aviazione civile

Art. 38 cpv. 1 lett. f e g

Per il rilascio di autorizzazioni di polizia aerea sono riscossi gli emolumenti seguenti:

Fr.

f. Le autorizzazioni per atterraggi esterni

1. di aeroplani, eliplani, dirigibili, aeromobili a motore che non

sono iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili (art. 7

dell’ordinanza del...22 sugli atterraggi esterni [OAEs])

2. su distese d’acqua pubbliche (art. 9 cpv. 1 OAEs) 500.–

3. a più di 2000 m di altitudine nell’ambito di voli d’istruzione 500.– per le persone al servizio di organizzazioni di salvataggio o di

polizia (art. 37 cpv. 3 OAEs)

500.–

g. Autorizzazioni eccezionali per atterraggi esterni a più di 1100 m di

altitudine e fuori dalle aree d’atterraggio in montagna nell’ambito

di trasporti di persone a scopo turistico o sportivo (art. 30 OAEs)

500.–

h. Autorizzazioni eccezionali

1. per deroghe temporanee per determinate aree d’atterraggio e-

sterne in caso di grandi eventi politici d’importanza interna-

zionale (art. 11 cpv. 1 OAEs); e

2. per deroghe alle restrizioni temporali e geografiche degli arti-

coli 9 , 29, 31, 34 e 36 OAEs (art. 11 cpv. 2 OAEs); e

3. per atterraggi esterni in zone protette di cui all’articolo 23 ca-

poverso 1 e 3 (art. 32 OAEs)

secondo il tempo impiegato: da 100.– a 1000.–

21 RS 748.112.11

22 RS 748.…