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Consultazione 2009/24: Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterragi esterni, OAEs) · 17 pagine
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3. Ordinanza del 28 settembre 200721 sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’aviazione civile
Art. 38 cpv. 1 lett. f e g
Per il rilascio di autorizzazioni di polizia aerea sono riscossi gli emolumenti seguenti:
Fr.
f. Le autorizzazioni per atterraggi esterni
1. di aeroplani, eliplani, dirigibili, aeromobili a motore che non
sono iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili (art. 7
dell’ordinanza del...22 sugli atterraggi esterni [OAEs])
2. su distese d’acqua pubbliche (art. 9 cpv. 1 OAEs) 500.–
3. a più di 2000 m di altitudine nell’ambito di voli d’istruzione 500.– per le persone al servizio di organizzazioni di salvataggio o di
polizia (art. 37 cpv. 3 OAEs)
500.–
g. Autorizzazioni eccezionali per atterraggi esterni a più di 1100 m di
altitudine e fuori dalle aree d’atterraggio in montagna nell’ambito
di trasporti di persone a scopo turistico o sportivo (art. 30 OAEs)
500.–
h. Autorizzazioni eccezionali
1. per deroghe temporanee per determinate aree d’atterraggio e-
sterne in caso di grandi eventi politici d’importanza interna-
zionale (art. 11 cpv. 1 OAEs); e
2. per deroghe alle restrizioni temporali e geografiche degli arti-
coli 9 , 29, 31, 34 e 36 OAEs (art. 11 cpv. 2 OAEs); e
3. per atterraggi esterni in zone protette di cui all’articolo 23 ca-
poverso 1 e 3 (art. 32 OAEs)
secondo il tempo impiegato: da 100.– a 1000.–
21 RS 748.112.11
22 RS 748.…